Adempimenti

Tributi sospesi, test fatturato per imprese e professionisti

Estesa la sospensione agli enti non commerciali per ritenute e contributi

Esercenti attività d’impresa (comprese le imprese agricole), artisti e professionisti sono i primi interessati alla sospensione dei termini di pagamento dei tributi e contributi.

Sotto il profilo soggettivo, il Dl 23/2020 estende la sospensione dei termini anche agli enti non commerciali compresi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono una attività istituzionale di interesse generale. La circolare 9/E/2020 delle Entrate precisa che questi soggetti usufruiscono della sospensione per le ritenute alla fonte operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e per i contributi previdenziali e assistenziali; non viene prevista la sospensione per l’Iva in quanto potenzialmente questi enti sono esclusi, ma potrebbero essere debitori di imposta con riferimento agli acquisiti intracomunitari. Per l’eventuale attività commerciale esercitata (non prevalente) la circolare rinvia ai parametri dettati per le imprese.

Altri soggetti con i versamenti prorogati non ve ne sono, come ad esempio i privati; questi soggetti se intendono sottoporre a registrazione un contratto di affitto devono assolvere la relativa imposta a meno che non si avvalgano della sospensione dei termini per gli adempimenti tributari (articolo 62, commi 1 e 6, del Dl 18/2020, circolare n. 8/2020 delle Entrate) e non registrino il contratto. I privati sono in attesa della sospensione dei termini del mese di giugno quando scadrà, ad esempio, la prima rata dell’Imu.

Le imprese e i professionisti devono verificare l’andamento del fatturato dei mesi di marzo e aprile 2020 in confronto agli stessi mesi dello scorso anno, per rinviare i versamenti di aprile e maggio. La riduzione del 33% del fatturato (ovvero del 50% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 di ammontare superiore a 50 milioni di euro) si fa per« competenza» e cioè in base al momento di effettuazione dell’operazione, ma tale scostamento produce i sui effetti sulla «cassa», e cioè nel mese in cui i tributi devono essere versati. Basti pensare ai contribuenti trimestrali che per rinviare a giugno il saldo Iva del primo trimestre 2020, che scade a maggio, devono verificare il minor fatturato di aprile 2020 in confronto ad aprile 2019.

La verifica del fatturato e dei corrispettivi deve prendere a riferimento le operazioni effettuate nei mesi di marzo e aprile, fatturate o certificate negli stessi mesi e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione Iva. Il trittico effettuazione-fatturazione-liquidazione dell’Iva ha una eccezione per i contribuenti che hanno optato per l’Iva per cassa. Anche questi soggetti a nostro parere (se non altro per semplicità) devono fare riferimento alla data della fattura e cioè al mese di effettuazione della operazione, mese in cui le fatture vengono registrate e l’Iva viene indicata nella liquidazione periodica, ancorché venga contemporaneamente sottratta dall’Iva da versare in attesa dell’incasso. Per il calcolo del fatturato nella tabella, possiamo notare come sia determinante il mese in cui l’operazione si intende effettuata secondo le regole Iva (articolo 6).

Sotto il profilo oggettivo i tributi rinviati al 30 giugno 2020 sono le ritenute alla fonte operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilato comprese le relative addizionali e l’Iva di qualunque periodo essa sia come ad esempio le eventuali rate del saldo 2019. Inoltre sono rinviati i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria. Nessun altro versamento è sospeso.

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