Imposte

Trust al figlio disabile con prelievo ridotto

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di Gabriele Sepio


Il trust autodichiarato istituito dal genitore a favore del proprio figlio affetto da disabilità grave è fiscalmente operativo. Quindi la tassazione ai fini delle imposte dirette ricade sul trust e non sulle persone fisiche (disponente-beneficiario). Di fatto, si realizza un prelievo più leggero perché si applica l'Ires (27,5% e dal 1° gennaio 2017 al 24%) piuttosto che la tassazione progressiva Irpef. È quanto riconosciuto dalla direzione centrale Normativa dell’agenzia delle Entrate nella risposta all’ interpello 954-909-2016 , la prima in assoluto riferita a un trust istituito ai sensi dell’ articolo 6 della legge 112/2016 sul «Dopo di noi».
Il riconoscimento del trust autodichiarato ha trovato nel corso del tempo diversi ostacoli sia nella prassi (circolare 61/E del 2010) sia nella giurisprudenza (Cassazione 3886/2015) che, in diverse occasioni, ne ha dichiarato la nullità proprio a causa della coincidenza soggettiva tra disponente e trustee. Questo aspetto, stando ad alcune recenti pronunce farebbe venire meno il tratto caratteristico dell’istituto, ovvero il trasferimento dei beni a un soggetto terzo rispetto al disponente, al fine di destinarli al perseguimento dell’interesse programmato.

Alla base di molte decisioni che hanno sancito la nullità dei trust autodichiarati vi era spesso la mancanza di un reale spossessamento con la presenza di trust istituiti al solo fine di frapporre uno schermo giuridico tra disponente e creditori. Tuttavia quando l’interesse perseguito è meritevole di tutela, l’immedesimazione tra disponente e trustee può rivelarsi particolarmente opportuna. Così nel caso oggetto di interpello in cui il genitore/disponente trasferisce beni a favore del proprio figlio disabile beneficiando dell’esenzione dalle imposte di donazione, ipotecarie e catastali prevista dalla legge 112/2016. Appare del tutto ragionevole che, in questa circostanza, il genitore voglia rivestire anche il ruolo di trustee. Conoscendo meglio di chiunque altro i bisogni e le modalità per assistere il figlio/beneficiario sarà in grado legittimamente di occuparsi, finchè in vita, del patrimonio conferito in trust allo scopo di assicurare cure e assistenza anche dopo la morte di entrambi i genitori.

Come evidenziato dall’amministrazione finanziaria in questo caso il trust autodichiarato funge naturalmente allo scopo prefissato e deve «considerarsi fiscalmente operativo, ai fini delle imposte dirette». Peraltro sotto questo ultimo punto di vista il soggetto disabile, a differenza di quanto avviene ai fini delle imposte indirette, non può definirsi formalmente beneficiario dei beni in trust quanto dell’assistenza che rappresenta lo scopo esclusivo perseguito dal disponente. Si tratta dunque di un trust opaco, con la conseguenza che i redditi non possono essere tassati in capo al beneficiario ma direttamente in capo al trust, il quale, in virtù del carattere assistenziale, non può che configurarsi come non commerciale.

L’introduzione della legge sul «dopo di noi» e la previsione di specifiche agevolazioni fiscali per i trust a favore di persona disabile riaprono la questione legata ai trust autodichiarati evidenziando la necessità di privilegiare la sostanza dell’operazione e la reale finalità perseguita. Analoghe considerazioni dovrebbero trovare spazio con riferimento al riconoscimento della soggettività tributaria di trust autodichiarati con finalità diverse rispetto all’assistenza di soggetti svantaggiati.

Agenzia delle Entrate, risposta all’interpello 954-909-2016

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