Imposte

Trust senza rilievo fiscale in caso di limiti del disponente

Conta l’effettivo potere del trustee di amministrare e disporre dei beni a lui affidati

di Angelo Busani

In ogni caso in cui l’agire del trustee sia limitato o condizionato dalla volontà del disponente o dei beneficiari, il trust, pur validamente istituito ed esistente sotto il profilo civilistico, può essere considerato inconsistente sotto il profilo fiscale, con la conseguenza che i redditi imputati al trust sono, in effetti, da riferire al disponente e da sottoporre a tassazione secondo i principi generali previsti per ciascuna delle categorie reddituali di appartenenza. Lo ribadisce l’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 796 del 1° dicembre 2021, reiterando un orientamento pronunciato fin dalle circolari 43/E/2009 e 61/E del 2010.

La ragione di questo orientamento risiede nell’idea che, affinché un trust possa essere qualificato come soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi, l’elemento essenziale da considerare è se sussista, o meno, un effettivo potere del trustee di amministrare e disporre dei beni a lui affidati dal disponente vincolandoli nel trust.

Secondo l’Agenzia, gli indici da considerare al fine di verificare la sussistenza di una interposizione sono, ad esempio, il fatto che:

• il disponente o il beneficiario del trust possano far cessare liberamente il trust in ogni momento, generalmente, a proprio vantaggio o anche a vantaggio di terzi;

• il disponente o il beneficiario risultino, dall’atto istitutivo del trust ovvero da altri elementi estranei all’atto istitutivo, titolari di poteri (derivanti dall’atto istitutivo del trust), in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di discrezionalità nella gestione e amministrazione del trust, non possa esercitarla senza il loro consenso;

• il potere gestionale e dispositivo del trustee, così come individuato dal regolamento del trust o dalla legge, risulti in qualche modo limitato o anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente o dei beneficiari.

Inoltre, un’ipotesi di trust fiscalmente inesistente (con conseguente attribuzione al disponente dei redditi derivanti dal patrimonio in trust) sarebbe anche quella in cui il trustee non possa esercitare i suoi poteri senza il consenso dei beneficiari. Tale circostanza si verificherebbe, sia pure indirettamente, nei casi in cui per l’operato del trustee sia richiesto il parere o il consenso di un guardiano che risulti, di fatto, non indipendente dai beneficiari.

Nel caso specificamente osservato nella risposta 796/2021 l’Agenzia ha rilevato un’eccessiva ingerenza del guardiano del trust nell’esercizio dei poteri gestionali del trustee in ordine al patrimonio vincolato in trust. In particolare, viene osservato che una gran parte dell’attività del trustee era subordinata al preventivo consenso del guardiano e che questo guardiano risultava essere «il consulente di fiducia della famiglia» del disponente.

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