Adempimenti

Trust trasparente, prelievo sul beneficiario

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di Michele Brusaterra


In presenza di trust opachi la tassazione dei redditi avviene in capo al trust stesso, mentre se il trust è trasparente viene tassato il beneficiario.
Ai fini delle imposte sui redditi, il trust può essere definito trasparente od opaco, ovvero misto, a seconda che i beneficiari siano o meno individuati.
In presenza di un trust opaco, i redditi prodotti vengono tassati in capo al trust stesso, quale soggetto passivo d'imposta ai fini Ires, così come espressamente previsto dall'articolo 73, primo comma, lettere b e c del Dpr 917/1986, mentre in presenza di un trust trasparente i redditi, a determinate condizioni, vengono tassati in capo al singolo beneficiario.
Per essere soggetto passivo d'imposta ai fini Ires, il trust fiscalmente residente in Italia deve esercitare un'attività commerciale in via esclusiva o principale. In tale caso, infatti, si rendono applicabili le norme del Dpr 917/1986 in materia di reddito d'impresa mentre, ove si tratti di trust che non ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, la tassazione avverrà applicando le regole previste per la singola tipologia di reddito (redditi di capitali, redditi fondiari, ecc). In tale caso, con riferimento al modello Redditi SC 2017, il trust opaco deve determinare il reddito attraverso la compilazione del quadro RF, in cui si inseriscono le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione di carattere fiscale, e calcolare l'Ires attraverso la compilazione del quadro RN, come peraltro avviene per le società di capitali.
Qualora, al contrario, si sia in presenza di un trust trasparente con beneficiari individuati, la tassazione dei redditi prodotti dal trust avviene, in linea di massima, in capo al beneficiario stesso, seguendo il cosiddetto principio della trasparenza. Il secondo comma dell'articolo 73 del Tuir stabilisce, infatti, che «nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali».
In questo secondo caso, il trust con beneficiari individuati deve compilare sempre il quadro RF, al fine di determinare il proprio reddito ma, anziché compilare il quadro RN, dovrà provvedere alla compilazione del quadro PN atto a individuare i singoli beneficiari nonché la parte di reddito loro attribuibile. Al rigo PN1 colonna 2 andrà indicato il reddito scaturente dal quadro RF, più precisamente l'importo indicato nel rigo RF63. Al contrario, nel caso in cui il trust evidenzi una perdita di esercizio, quest'ultima, così come indicata sempre nel rigo RF63 del quadro RF, andrà indicata nel rigo PN2 del quadro PN.
Nel quadro PN del modello Redditi SC 2017, il trust trasparente dovrà compilare anche la sezione VII in cui vanno indicati i beneficiari e la quota di reddito loro attribuita per trasparenza dal trust.
È appena il caso di precisare che in presenza di trust cosiddetti misti, ovvero che tassano una parte di reddito autonomamente mentre un'altra parte viene attribuita per trasparenza ai beneficiari, oltre che alla compilazione del quadro RF, del quadro RN e del quadro PN del modello Redditi, dovrà essere compilato anche un particolare rigo del quadro RF, e precisamente il rigo RF66, in cui va evidenziata sia la parte di reddito o di perdita da riportare nel quadro PN, sia la parte di reddito o di perdita da riportare nel quadro RN.

Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione “Circolari 24” del Quotidiano del Fisco

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