Controlli e liti

Tutela non più limitata ai rimborsi

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

La dichiarazione di incostituzionalità di una parte dell’articolo 57 del Dpr 602/73 determina maggiori tutele per il contribuente raggiunto da pignoramento presso terzi che sinora erano di fatto impedite.

Va ricordato che in questa fase, successiva alla notifica della cartella di pagamento, il contribuente non può rivolgersi al giudice tributario, in quanto l’articolo 2 del Dlgs n. 546 del 1992 esclude da tale giurisdizione le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella. Esiste una linea di demarcazione della giurisdizione, posta dalla cartella di pagamento e dall’eventuale successiva intimazione ad adempiere: fino a questo limite, la cognizione degli atti dell’amministrazione è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario; a valle, la giurisdizione spetta al giudice dell’esecuzione.

Sinora, in questa fase, in virtù dell’articolo 57 del Dpr 602/73 erano ammissibili le sole opposizioni concernenti la pignorabilità dei beni e non anche eventuali questioni sull’illegittimità o sulla carenza dei presupposti dell’esecuzione. Ne conseguiva che il contribuente doveva a subire in ogni caso l’esecuzione, anche se ingiusta; con la sola possibilità di presentare successivamente una richiesta di rimborso di quanto corrisposto all’agente della riscossione o di agire per il risarcimento.

In concreto tali questioni si pongono tutte le volte in cui vi siano delle contestazioni sul diritto di procedere a riscossione coattiva e non già sulla mera regolarità formale della procedura. Si pensi all’ipotesi del pagamento del debito tributario o di una sopravvenuta causa di estinzione, per essersi il contribuente avvalso di misure di favore per l’eliminazione del contenzioso tributario (caso della rottamazione) e, ciononostante, l’agente della riscossione proceda con il pignoramento.

Per effetto della pronuncia della Corte costituzionale e quindi della dichiarazione di incostituzionalità della lettera a) dell’articolo 57 del Dpr 602/73, non esistono più tali limitazioni nelle opposizioni davanti al giudice dell’esecuzione per vicende successive alla notifica della cartella anche differenti dai beni pignorabili.

Ne consegue così che il contribuente avrà a disposizione maggiori strumenti difensivi, potendo far valere le proprie ragioni davanti al giudice dell’esecuzione, evitando così di dover comunque corrispondere la somma richiesta e poi avviare una richiesta di rimborso.

Corte costituzionale, sentenza 114/2018

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