Ultima chiamata per l’invio tardivo della dichiarazione Iva 2018
Con la nuova scadenza di presentazione della dichiarazione Iva al 30 aprile, cambiano anche i termini per la relativa regolarizzazione. Il prossimo 30 luglio, considerando che il giorno 29 cade di domenica, infatti sarà l’ultimo giorno disponibile per la trasmissione del modello, in quanto successivamente sarà considerato omesso e, quindi, non più ravvedibile.
L’articolo 2 del Dpr 322/1998, richiamato dall’articolo 8 dello stesso decreto dispone la validità delle «dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine», operando, quindi, una distinzione tra dichiarazioni tardive e quelle omesse. Operativamente, il contribuente (o l’intermediario) dovrà compilare il modello in tutte le sue parti e trasmetterlo all’agenzia delle Entrate, versando la sanzione per la tardività e quella eventualmente applicabile agli omessi/carenti versamenti d’imposta. Si ricorda che il pagamento della sanzione può avvenire contestualmente alla presentazione della dichiarazione oppure in un successivo momento, ma la notifica di un avviso da parte degli uffici, preclude poi la possibilità di beneficiare del ravvedimento.
In merito alle sanzioni applicabili, il comma 1 dell’articolo 1 del Dlgs 471/1997, come confermato anche dalla circolare 42/E/2016, prevede l’irrogazione della sanzione in misura fissa pari a 250 euro, da versare con F24, utilizzando il codice tributo 8911; relativamente all’anno da indicare nella delega di pagamento si ritiene di dover riportare l’anno 2018, ossia il periodo nel quale è stata commessa la violazione.
Qualora si ricorra al ravvedimento operoso, la misura sanzionatoria è ridotta a 1/10, pertanto l’importo effettivamente da versare all’Erario è pari a 25 euro. Inoltre, il contribuente potrebbe dover regolarizzare anche gli omessi pagamenti; di conseguenza, dovrà versare, oltre che all’imposta e agli interessi, anche la sanzione del 30 o 15% ex articolo 13 del Dlgs 471/1997, riducibile a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione.
Se non si procede con la presentazione entro il 30 luglio, la dichiarazione si considera omessa e pertanto si applicano sanzioni più aspre e non è più possibile ricorrere al ravvedimento operoso.
In particolare, le misure sanzionatorie variano a seconda che siano dovute imposte, in quanto in questa ipotesi si applica la sanzione dal 120 al 240% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro; qualora invece non sia dovuta l’Iva o sia stata regolarmente assolta, la circolare 54/E/2002 ha precisato che si applica la sanzione in misura fissa da 250 a 2mila euro.
Va specificato comunque che se il contribuente che presenta la dichiarazione oltre i 90 giorni, ma comunque entro il 30 aprile 2019, ossia entro il termine per la presentazione del modello relativo all’anno successivo (Iva 2019) si applica la sanzione:
•dal 60 al 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 200 euro;
•da 150 a mille euro senza imposta.
In conclusione, anche se il dichiarante non può beneficiare del ravvedimento operoso, può comunque contare sull’applicazione di minori misure sanzionatorie.