Finanza

Ultimi giorni per chiedere il contributo del Dl Sostegni-1 o per rettificare i conteggi

A pochi giorni dalla scadenza del 28 maggio, la circolare 5/E detta chiarimenti che possono imporre ricalcoli

di Stefano Vignoli

La circolare 5/E del 14 maggio 2021 contiene una serie di chiarimenti utili alla determinazione del fatturato-corrispettivi e dei ricavi-compensi che costituiscono i parametri con i quali determinare la spettanza e gli importi del “primo” contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1 del Dl 41/2021 (il cosiddetto Dl Sostegni-1).

Ad eccezione dei contribuenti che hanno avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019, il contributo può essere fruito dai soggetti che giustifichino un calo di almeno il 30% del fatturato medio mensile nel 2020 rispetto al corrispondente parametro del 2019.

L’individuazione del fatturato ha pertanto una duplice valenza:

- da un lato costituisce il requisito da rispettare per accedere al fondo;

- dall’altro, rappresenta uno dei due parametri che quantificano il contributo spettante.

Come utilizzare i chiarimenti
Per chi non ha ancora presentato l’istanza per il contributo regolato dal Dl Sostegni-1 convinto di non averne diritto, può darsi che le interpretazioni dell’Agenzia aprano una chance, da sfruttare necessariamente entro venerdì 28 maggio, termine per chiedere il contributo a fondo perduto.

Ma i chiarimenti dell’Agenzia impattano anche su chi ha già presentato la domanda e sono da ritenere validi anche per le precedenti versioni dei contributi a fondo perduto (Decreto Rilancio e Decreto Ristori) nonché per altre agevolazioni quali il tax credit locazioni (tax credit locazioni previsto dall’articolo 28, Dl 34/2020 e sue riedizioni) che riconosce un credito di imposta a chi ha subito cali mensili di fatturato di almeno il 50%.

Tutte queste agevolazioni Covid hanno infatti come matrice comune il requisito del calo del fatturato da calcolare in base a criteri uniformi.

Così, i contribuenti per i quali i recenti chiarimenti dell’Agenzia impattano sul contributo del DL 41/2021, potranno inviare una nuova domanda sostitutiva, ma soltanto fino alla data di riconoscimento del contributo stesso.

Per i contributi già ricevuti ma non spettanti in tutto o in parte, si apre invece la strada della restituzione maggiorata di interessi e sanzioni (con eventuale ravvedimento operoso).Infine, i contribuenti che, grazie ai chiarimenti dell'Agenzia, scoprono di aver diritto a un maggior contributo (o all'intero contributo) ma i termini sono già spirati, possono tentare di presentare istanza di autotutela: in passato l'Agenzia aveva infatti segnalato questa strada (risoluzione 65/2020).

I chiarimenti da monitorare

È opportuno precisare che alcuni chiarimenti erano probabilmente superflui. Altri, però, non lo sono. Tra le risposte meno scontate ci sono quelle riguardanti la non riconducibilità alla nozione di fatturato dell’estromissione/assegnazione ai soci di immobili, anche quando imponibile Iva, in quanto corrispondenti «nell’ambito dei rapporti tra soci e società, a una distribuzione in natura del patrimonio della società stessa».

Tra le altre risposte si segnala quella al quesito 3.3 con cui si precisa che le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente (articolo 15, n. 3, Dpr 633/1972), purché regolarmente documentate, non vanno incluse nel calcolo del fatturato necessario per determinare lo scostamento medio mensile. La risposta, che vale per professionisti e imprese, chiarisce che il riaddebito di spese di viaggio, vitto e alloggio e gli altri rimborsi rilevano, invece, ai fini del fatturato.

Con la risposta 3.4 l’Agenzia precisa inoltre che rilevano anche le maggiorazioni a titolo di contributi integrativi per le casse di previdenza private (in quanto imponibili Iva).

In altre risposte viene precisato che per i forfettari e per i contribuenti che applicano il regime Iva per cassa non mutano i criteri di individuazione del fatturato in quanto si continua a fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione, ovvero della fattura se immediata o dei Ddt per le fatture differite.

Per le cessioni di veicoli con Iva parzialmente detratt a in sede di acquisto rileva anche l’importo fatturato ex articolo 13, comma 5, Dpr 633/1972.

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