Ultimi giorni per lo sport bonus: comunicazioni entro il 21 luglio
Entro il 21 luglio 2018 le imprese, anche individuali, e le stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti che intendono fruire dello Sport bonus, introdotto dalla legge 205/2017 (articolo 1, commi 363-366), devono presentare via Pec, all’indirizzo ufficiosport@pec.governo.it, il modulo allegato alla comunicazione del 21 giugno 2018 pubblicata sul sito della Presidenza del consiglio dei ministri - Ufficio Sport (https://www.sportgoverno.it/media/106309/modulo_di_richiesta_sport_edit.pdf).
Le modalità attuative dell’agevolazione sono dettate dal Dpcm 23 aprile 2018 e prevedono la possibilità di beneficiare di un credito d’imposta corrispondente alle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso dell’anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione degli impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari. Le erogazioni agevolabili sono quelle effettuate con i sistemi di pagamento individuati dall’articolo 4 del decreto attuativo e, quindi:
•bonifici bancari e postali;
•carte di debito, carte di credito e prepagate;
•assegni bancari e circolari.
Lo Sport bonus è riconosciuto in due finestre temporali di centoventi giorni ciascuna, che si aprono rispettivamente il 1° aprile e il 20 agosto 2018 e l’accesso al credito d’imposta è consentito solo a coloro che presentano l’apposita istanza entro 30 giorni dall’apertura di ciascuna finestra. Tuttavia, considerata l’emanazione tardiva del decreto, per poter beneficiare dell’agevolazione nella prima tranches, la domanda va presentata entro il 21 luglio 2018 (30 giorni dalla pubblicazione della comunicazione del Consiglio dei ministri).
Entro 20 giorni dalla scadenza del termine, l’Ufficio per lo sport pubblica sul sito istituzionale i soggetti ammessi alla fruizione dello Sport bonus.
Il credito è pari al 50% delle erogazioni liberali effettuate in denaro fino a 40mila euro nel corso dell’anno solare 2018 e nel limite del tre per mille dei ricavi annui. Operativamente, deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo da utilizzare esclusivamente in compensazione nel triennio 2018-2020, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento (scarto della delega F24).
L’articolo 6 del Dpcm 23 aprile 2018 specifica che lo Sport bonus non assume rilevanza ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, ma deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data di riconoscimento dello stesso e in quelle relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo. Di conseguenza, se il credito d’imposta è riconosciuto per il 2018, dovrà essere indicato in Redditi 2019, presumibilmente nel quadro RU e nei dichiarativi relativi ai successivi due anni.
Infine, si ricorda che scaduti i termini di presentazione delle istanze relativamente alla prima finestra, la domanda di ammissione allo Sport bonus dovrà essere presentata dal 20 agosto 2018 al 19 settembre 2018, al fine di beneficiare della seconda tranche dell’agevolazione.
Dati sanitari per la precompilata, i software si preparano all’unico invio annuale
di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware