Ultimo giorno per l’invio del 730: ora scatta il check up sulle rettifiche
Il 730 ai titoli di coda. Oggi ultimo giorno utile (fino a mezzanotte) per inviare il modello direttamente con l’applicazione web, o tramite Caf e intermediari. Secondo la Consulta dei Caf, a venerdì scorso erano già 2,7 milioni i contribuenti che hanno optato per la precompilata fai-da te, su 20 milioni di 730. Un dato in crescita di circa 300mila rispetto al 2017; e bisognerà vedere a quanto si attesterà il bilancio finale delle Entrate.
Da domani chi deve ancora presentare la dichiarazione dovrà ricorrere al modello Redditi, la cui scadenza rimane al 31 ottobre; in questo caso però si dovrà rinunciare al rimborso in busta paga da parte del datore di lavoro, richiedendo l’eventuale somma maturata a credito direttamente all’agenzia delle Entrate. In alternativa, si potrà prevedere l’uso del credito in compensazione, recuperando quanto eventualmente non utilizzato nei prossimi mesi nel 730 dell’anno prossimo.
Viceversa, se ci sarà debito d’imposta, il pagamento potrà essere fatto con il modello F24 con maggiorazione (0,40%) entro il prossimo 20 agosto.
Da domani si apre anche la “partita” delle eventuali correzioni o integrazioni: se il modello è stato correttamente inviato entro la scadenza, ma ci si accorge che ci sono degli errori, bisogna capire come intervenire per rimuovere l’anomalia, ripresentando la dichiarazione corretta. A seconda dei casi bisognerà ricorrere al 730 rettificativo, a quello integrativo, al modello Redditi correttivo nei termini (entro il 31 ottobre) oppure ancora a quello integrativo.
LE VERIFICHE PRIMA DI MEZZANOTTE
Il 730 rettificativo o integrativo
Il 730 rettificativo è il modello da presentare nel caso in cui sia stato il soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale a commettere degli errori nella predisposizione della dichiarazione. È il caso ad esempio dell’intermediario che ha indicato le spese di assicurazione con un codice sbagliato o inserito una spesa medica non detraibile.
In queste ipotesi il Caf, il sostituto o l’associazione professionale devono compilare e rispedire un nuovo modello completo in ogni sua parte che per l’appunto rettifica quello ordinario. L’eventuale somma a debito che dovesse derivare dai nuovi conti va versata con modello F24. Solo la sanzione è a carico dell’intermediario, mentre l’imposta resta dovuta dal contribuente. Si può ricorrere al 730 rettificativo anche in presenza di un eventuale modello integrativo inviato.
Se il contribuente si accorge, invece, di non aver fornito tutti gli elementi necessari da indicare nel 730 (ad esempio si è dimenticato di inserire un onere deducibile o detraibile), e la correzione, l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggior credito e/o un minor debito, entro il 25 ottobre può presentare un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti. Questa modalità permette un rimborso dell’eccedenza direttamente in busta paga di chi è lavoratore dipendente. Tuttavia, in questo caso bisogna ricorrere a un Caf o a un intermediario abilitato, perchè il contribuente non può procedere da solo anche se era stato lui a inviare il modello originario. Inoltre, in caso di errori sul sostituto d’imposta, il contribuente può presentare sempre entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tale dato (codice 2 nella relativa casella “730 integrativo”).
Il modello Redditi (a sfavore)
Se l’integrazione o la rettifica comportano un minor credito o un maggior debito, si deve, invece, utilizzare il modello Redditi Persone fisiche 2018, non essendo più possibile avvalersi di un 730 integrativo. Se la correzione avviene entro il 31 ottobre prossimo si potrà presentare un modello rettificativo; oltrepassata questa scadenza, bisognerà ricorrere per forza a un modello integrativo e, in quest’ultimo caso, si potrà intervenire al massimo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione originaria. Tuttavia, per evitare sanzioni più elevate rispetto al ravvedimento operoso sarà meglio intervenire per tempo, anticipando un eventuale provvedimento sanzionatorio dell’agenzia delle Entrate (avvisi bonari o accertamenti).
Ad ogni buon conto si ricorda che la presentazione di una dichiarazione integrativa (sia essa 730 o modello redditi) non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l’obbligo da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730 originario. Per questo motivo, attraverso i modelli rettificativi/integrativi bisognerà sotto il profilo del versamento integrare unicamente la differenza d’imposta dovuta al fisco o a favore del contribuente.