Controlli e liti

Un adempimento di natura formale

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di Antonio Iorio

La tesi dell’Agenzia, secondo cui la tardiva presentazione dell’autocertificazione dei requisiti patrimoniali va sanzionata al pari di un omesso versamento, è singolare sotto diversi profili.

Innanzitutto, sono gli stessi Uffici a richiedere, di sovente, prima di irrogare la sanzione, la dichiarazione sostitutiva: mal si comprende la ratio di una simile richiesta se poi comunque sono irrogate le sanzioni.

In questi casi infatti, non vengono svolti approfondimenti sulla sussistenza dei requisiti, ma si acquisisce soltanto l’autocertificazione. Se l’Ufficio da subito esplicitasse la propria singolare interpretazione, il contribuente potrebbe aderire al ravvedimento operoso.

L’Agenzia pare confondere l’adempimento dell’invio, di natura formale, con la sostanzialità della garanzia. Nella circolare n. 22/2016, si fa esclusivo riferimento alla garanzia e non anche, come invece vorrebbero gli uffici, alla autocertificazione dei requisiti patrimoniali.

Si tratta di posizioni distinte: la garanzia consente all’erario di rivalersi nell’ipotesi in cui il rimborso non sia spettante. I contribuenti in possesso di determinati requisiti patrimoniali sono invece esonerati per legge da tale onere nel presupposto che il patrimonio dell’impresa sia da solo idoneo a garantire l’eventuale pagamento richiesto. Ne consegue che l’equipollenza alla garanzia rilasciata da un istituto di credito non è rappresentata dall’autocertificazione, bensì dai requisiti patrimoniali. In altre parole, è il patrimonio che equivale alla garanzia e non l’autocertificazione. Se il patrimonio della società fosse inferiore a quanto richiesto dalla norma, a prescindere dalla presenza dell’autocertificazione, l’Agenzia richiederebbe la presentazione di una garanzia.

Da considerare, infine, che è veramente difficile spiegare a un imprenditore che deve pagare la sanzione del 30 % dell’Iva, legittimamente compensata. Ciò, perché risultando – per ironia della sorte – una impresa “virtuosa” cioè in possesso di requisiti di solidità patrimoniale ed economica, ha inviato in ritardo la relativa autocertificazione. La circostanza diventa paradossale ove si pensi che non esiste uno specifico obbligo normativo, anzi le circolari dell’Agenzia lascerebbero ragionevolmente dedurre il contrario.

Peraltro, mai come in questo caso la ragione delle sanzioni non è una norma mal scritta, ma un’errata interpretazione dell’amministrazione che rischia soltanto di alimentare il contenzioso e di penalizzare contribuenti onesti. Vi è da sperare che i vertici dell’Agenzia intervengano presto.

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