Imposte

Un anno di tempo per scegliere l’agevolazione

di Adrea Taglioni

Niente cumulo della Tremonti ambientale con le tariffe incentivanti del III, IV e V Conto energia previste per la produzione di energia da fonti fotovoltaiche. Il contribuente, per continuare a godere delle tariffe incentivanti, dovrà rinunciare espressamente al beneficio fiscale di cui ha usufruito con la detassazione ambientale. Ci sono dodici mesi per comunicare alle Entrate e al Gse, l’intenzione di mantenere l’incentivo relativo al Conto energia rispetto all’agevolazione fiscale. È quanto si apprende dalla nota pubblicata sul sito del Gse.

L’articolo 6 della legge 388/2000 permetteva, ai fini delle imposte sui redditi, di escludere gli investimenti ambientali dalla formazione del reddito imponibile mediante una variazione in diminuzione da operare in sede di dichiarazione dei redditi. La disposizione agevolativa è stata abrogata dal 26 giugno 2012 dal Dl 83/2012.

Nel caso degli impianti fotovoltaici si è posta la questione sulla cumulabilità dell’agevolazione fiscale in assenza di previsioni finalizzate a disciplinare tale aspetto, con i vari sconti del Conto energia susseguiti in questi anni. Tra l’altro, l’incertezza normativa e varie sentenze favorevoli ai contribuenti, hanno portato gli uffici a rinunciare al contenzioso e a riconoscere le agevolazioni, segnalando, però, le singole posizioni al Gse.

In riferimento alla soglia di cumulabilità della detassazione con gli incentivi previsti dal Dm 19 febbraio 2007 (II Conto energia), con la norma interpretativa dell’articolo 19 del Dm 5 luglio 2012 (V Conto energia), il ministero ha ammesso la cumulabilità della detassazione ambientale con i benefici del II Conto energia purché questi ultimi non superino il 20% del costo dell’investimento. Secondo il Mise, però, soltanto la tariffa incentivante di cui al II Conto energia sarebbe cumulabile con la Tremonti ambiente.

Dalla ricostruzione della disciplina fattispecie il Gse è giunto alla conclusione che la cumulabilità delle tariffe incentivanti con l’agevolazione fiscale, di cui alla Tremonti ambiente, opera limitatamente al I e al II Conto energia e nei limiti del 20% del costo dell’investimento.

Relativamente alla possibilità di usufruire dello sconto d’imposta cumulativamente alle tariffe incentivanti bisogna quindi fare riferimento alla disciplina stabilita del conto energia a cui è collegato l’incentivo. A questo proposito il Gse, ricorrendo a un’interpretazione formalistica dei decreti istitutivi del III, IV e V Conto energia, nega la possibilità di beneficiare della Tremonti ambiente. Certamente tale interpretazione non è coerente da un punto di vista sistematico poiché la cumulabilità è subordinata al momento in cui l’impianto è entrato in funzione.

Il comunicato del Gse genera ancora più confusione in una materia in cui risulta sempre più urgente l’intervento chiarificatore del legislatore. Quanto ai modi con cui manifestare la rinuncia all’agevolazione fiscale, richiamati della nota del Gse, è auspicabile un intervento da parte dell’agenzia delle Entrate finalizzato a chiarire le modalità con cui riversare le maggiori imposte o rinunciare a eventuali crediti, ma che tenga conto anche, per quanto riguarda gli eventuali aspetti sanzionatori, della sussistenza della cause di non punibilità.

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