In presenza di un reddito estero, nel caso specifico costituito da dividendi di società di diritto rumeno, la prova che le imposte siano state assolte all’estero a titolo definitivo, in mancanza della certificazione proveniente dallo Stato estero, non può impedire al contribuente di scomputarle attraverso il meccanismo del credito d’imposta di cui all’articolo 165 del Tuir, purché egli si sia attivato per ottenerla. Questo è il principio che si ricava dalla decisione n. 336/02/2024 della Cgt di Pesaro...
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