Un filo d’Arianna per uscire dal labirinto
Ad esempio, per le trasmissioni dei dati delle fatture registrate nel primo semestre la sanzione ridotta di un euro per ogni operazione (limite massimo fino a 500 euro per trimestre) si applicherà per le trasmissioni che verranno effettuate fino al 31 ottobre. Tuttavia era stato anche promesso che le sanzioni sarebbero state disapplicate per le correzioni avvenute anche dopo la scadenza.
Negli studi professionali gli operatori sono alle prese con le contro-comunicazioni che arrivano dalle Entrate. Possiamo riassumere in tre le casistiche che si verificano.
Da due giorni arrivano le comunicazioni di scarto senza l’indicazione dei motivi. Questi invii si considerano effettuati, per cui non va fatto nulla.
Poi vi sono i casi di scarto con motivazione; ad esempio nei giorni scorsi sono arrivate comunicazioni di scarto con l’indicazione che l’intermediario non è abilitato, ma era una falla del sistema. In questi casi i file sono stati rinviati dopo qualche giorno ed accettati. Ci sono poi molti casi in cui lo scarto è intervenuto anche per errori degli operatori; ad esempio in presenza di un cliente rappresentato da un ente con solo codice fiscale (che inizia con il numero «9» ) tale codice non deve essere riportato nel campo relativo alla partita Iva altrimenti viene segnalata l’anomalia. Si corregge e si procede al rinvio e l’operazione va a buon fine. A volte lo scarto con motivazione riguarda l’indicazione di un’operazione con la partita Iva inesistente; a questo punto il contribuente deve verificare cosa sia successo e magari si tratta di un errore di trascrizione che, se corretto, richiede l’invio di nuovo dell’intero file.
Ci sono i casi in cui il file è accettato con segnalazione. Il caso più frequente è quello delle partite Iva cessate e cioè il sistema ha constatato che la partita Iva è stata chiusa. IL contribuente deve verificare la situazione. Ad esempio, può accadere che la partita Iva del cliente o del fornitore sia stata chiusa dopo l’emissione della fattura; in questo caso il contribuente può stare tranquillo in quanto in caso di ulteriori accertamenti potrà dimostrare la regolarità dell’operazione. Se invece succede che la partita Iva sia stata spenta e il fornitore abbia continuato ad emettere fatture, occorre correggere le operazioni attivandosi con la rettifica della detrazione in quanto trattandosi di fattura emessa da un soggetto fuori campo Iva non si può detrarre l’imposta. Pertanto occorre correggere la registrazione Iva, la liquidazione dell’imposta e relativa comunicazione, fare il versamento dell’importo detratto indebitamente, il tutto aderendo al ravvedimento operoso. Se invece la partita Iva è ancora attiva (controllo Partite Iva Agenzia Entrate, oppure visura Camera di commercio) non si deve fare nulla.
In conclusione, in presenza di accettazione del file con segnalazione, se c’è un dato da correggere si procede alla correzione e si inviano solo le rettifiche; in alternativa si annulla completamente il file e se ne rimanda uno corretto.
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