Un giorno in più per impugnare gli atti delle Entrate
Quando il contribuente è momentaneamente assente, la notifica si considera avvenuta decorsi 10 giorni dall’invio della raccomandata al contribuente che lo informa del deposito dell’atto presso l’ufficio postale. Per il calcolo di questi 10 giorni occorre escludere il giorno iniziale, coincidente con la data di invio della predetta raccomandata informativa. A fornire questo chiarimento è la Corte di cassazione con l’ordinanza 25040/2017 depositata ieri.
La vicenda traeva origine dalla proposizione di un ricorso da parte di un contribuente che, secondo l’agenzia delle Entrate, era tardiva.
La notifica del provvedimento impugnato era avvenuta tramite posta, ma poiché il destinatario era assente al momento della consegna, l’agente postale ha depositato l’atto presso il proprio ufficio ed ha inviato la raccomandata informativa.
L’articolo 8 della legge 890/82 prevede che, se l’agente postale non può recapitare il plico per temporanea assenza del destinatario, il piego è depositato lo stesso giorno presso l’ufficio postale.
Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l’ufficio è data notizia al destinatario, a cura dell’agente postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L’avviso deve contenere l’indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica nonché l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi 10 giorni dalla data di deposito presso l’ufficio.
Il giudice di prime cure ha confermato la tempestività del ricorso, mentre il collegio di appello, adito dall’agenzia delle Entrate, ha dichiarato l’inammissibilità per tardività.
Il contribuente ha proposto così ricorso in Cassazione lamentando un’errata applicazione della norma in tema di notifica.
La Suprema Corte, richiamando un precedente orientamento (Sezioni unite, sentenze 1418/2012 e 11269/2016) sebbene riferito alla proposizione del ricorso, ha chiarito che il termine di 10 giorni previsto va qualificato come termine a decorrenza successiva. Per tale ragione va applicato il criterio previsto dall’articolo 155 del Codice di procedura civile, secondo il quale nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l’ora iniziali.
Ne consegue che il calcolo doveva decorrere, di fatto, dal giorno successivo all’invio della raccomandata informativa. Nella specie, il ricorso proposto dal contribuente, applicando tale criterio, risultava tempestivo.
L’ordinanza 25040/2017 della Cassazione