Il CommentoControlli e liti

Un lessico senza ambiguità per distinguere sospensioni e proroghe

Un piccolo ginepraio che andrebbe regolato con un intervento normativo

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di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

L’eliminazione della proroga dei termini di decadenza e prescrizione a favore dell’Agenzia non poteva non determinare la “reazione” della stessa. La questione è nota: l’articolo 67, comma 4, del Dl 18/2020 fa rinvio, in «riferimento ai termini di prescrizione e decadenza», all’articolo 12 del Dlgs 159/2015. Il riferimento dell’articolo 67 non poteva che andare al comma 2 dell’articolo 12, posto che il comma 3 non si occupa dei termini di prescrizione e decadenza. Il riferimento non poteva andare nemmeno al comma 1, considerato che quest’ultimo stabilisce che la stessa sospensione temporale accordata al contribuente coincide con quella per l’amministrazione. Simmetria temporale che non si registra per le disposizioni del Dl 18/2020.

Così che, chiaramente, la previsione dell’articolo 67, comma 4, del Dl 18/2020 andava riferita al comma 2 dell’articolo 12, con il conseguente differimento al 31 dicembre 2022 dei termini di prescrizione e decadenza in scadenza nel 2020, in cui è intervenuta la sospensione dei termini per l’Agenzia (questo è il punto fondamentale). Va notato che con la norma del Dlgs 159/2015 si realizza uno strano fenomeno: a una sospensione dei termini, che è un’ ibernazione”, un “non decorso” del termine, tamquam non esset, viene fatta seguire una proroga dei termini, il che appare, evidentemente, una “forzatura”.

Il comma 1 del Dlgs, alla stessa sospensione paritetica temporale tra contribuente e amministrazione, fa infatti seguire un termine entro il quale deve essere eseguito il versamento sospeso per il contribuente, che è, di fatto, una proroga. Lo stesso fa il comma 2 dell’articolo 12, che disciplina il famoso differimento al 31 dicembre del secondo anno successivo dei termini di prescrizione e decadenza per gli uffici, il quale risulta un differimento rispetto alla sospensione del comma 1 prevista per l’attività dei medesimi. Così che – in tutti e due i commi – si registra una singolare situazione, che porta, sostanzialmente, a un differimento dei termini originari.

Ad ogni modo, in sede di conversione del Dl 18/2020 è intervenuta la modifica, attraverso la quale viene specificato che la previsione dell’articolo 12 (del Dlgs 159/2015) deve intendersi riferita ai commi 1 e 3 dello stesso. Si tratta però di un rimedio che non brilla per chiarezza, posto che nessuno dei due commi appare applicabile, per le ragioni più sopra illustrate.

Così che – in questo modo, venendo meno la proroga dei “due anni” per l’Agenzia – l’unica sospensione applicabile per l’amministrazione sarebbe quella stabilita dall’articolo 67, comma 1, del Dl 18/2020 (dall’8 marzo al 31 maggio 2020). Si tratta di capire, a questo punto, vista tutta la normativa sugli eventi eccezionali, se si tratta di una sospensione (ibernazione) vera e propria, che porterebbe ad andare anche oltre il 31 dicembre 2020 per un periodo di tempo pari alla sospensione, oppure se, come dice il direttore Ruffini, non c’è alcuna «proroga» (con il solito fraintendimento tra sospensioni e proroghe) per l’Agenzia. Insomma, un piccolo ginepraio, che va regolato con un nuovo intervento normativo che stabilisca una volta per tutte l’esatta latitudine di «sospensioni» e «proroghe».