Contabilità

Un registro dei volontari per gli obblighi assicurativi

Sono ricoprensi nella copertura i volontari cosiddetti «occasionali»

di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio

Volontari e obblighi assicurativi: fissate le modalità con cui gli enti del Terzo del settore (Ets) dovranno ottemperare agli adempimenti previsti dalla riforma (articolo 18 del Dlgs 117/2017 o Codice del terzo settore - Cts).

Il Decreto ministeriale emanato lo scorso 6 ottobre dal ministero dello Sviluppo economico di concerto con il ministero del Lavoro e delle politiche sociali delinea, infatti, in maniera puntuale le modalità attraverso cui assolvere l’obbligo assicurativo per coloro che prestano attività di volontariato presso l’ente.

Come precisato nel provvedimento, sono ricompresi nella copertura assicurativa i volontari cosiddetti “occasionali” a condizione che questi siano iscritti nel registro volontari di cui all’articolo 3 dello stesso decreto.

Gli Ets anzitutto potranno adempiere agli obblighi previsti dall’articolo 18 del Codice del terzo settore attraverso polizze strutturate in forma collettiva o numerica, con cui – anche per il tramite delle proprie reti associative – vengano determinate in forza di un unico vincolo contrattuale, una molteplicità di rapporti assicurativi riguardanti una pluralità di soggetti assicurati, determinati o determinabili.

Necessaria, inoltre, la predisposizione e la tenuta di un «registro dei volontari» nel quale dovranno essere iscritti, ai fini assicurativi, i volontari che prestano la propria attività per l’organizzazione, sia in maniera continuativa che occasionale.

Per tale ultima categoria potrà essere prevista un’apposita sezione del Registro.

Documento, questo, che prima di essere messo in uso, dovrà essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, o da un segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti, al quale spetta dichiarare, nell’ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono.

D’altro canto, il Dm citato consente la possibilità di tenuta del registro dei volontari con sistemi elettronici e/o telematici purché sia assicurata l’inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte, anche con le modalità di cui all’articolo 2215-bis, commi 2, 3 e 4 del Codice civile.

In questo caso, gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione verranno assolti, mediante apposizione, almeno una volta all’anno, della marcatura temporale e della firma digitale del legale rappresentante dell’ente. Nel caso in cui l’ente del Terzo settore si avvalga dei sistemi elettronici potrà usufruire di quelli messi a disposizione dalla rete a cui aderiscono restando comunque in capo al singolo ente la titolarità degli obblighi relativi alla tenuta del registro.

In tal caso, la rete associativa potrà sì accedere ai dati appositamente contenuti nel registro e relativi ai volontari, ma non potrà provvedere al loro inserimento/modifica spettando tale compito direttamente all’ente del Terzo settore.

Ma quali sono i dati che dovranno essere indicati nel Registro? L’ente del Terzo settore per ciascun volontario dovrà riportare:
1) il codice fiscale o le generalità, il luogo e la data di nascita;
2) la residenza o, il domicilio ove non coincidente;
3) la data di inizio e quella di cessazione dell’attività di volontariato presso l’organizzazione.

Infine, particolare attenzione dovrà essere posta sul fronte dei controlli.

Gli enti del Terzo settore, infatti, sono tenuti a conservare la documentazione riguardante l’assicurazione dei volontari di cui si avvalgono, sia in modo occasionale che non, per un periodo non inferiore a dieci anni. In caso di controlli da parte dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore o soggetti autorizzati resta fermo in capo agli Ets l’ obbligo di esibizione.

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