Un vero obbligo di contraddittorio solo se esteso anche agli accertamenti parziali
Obbligo generalizzato di preventiva attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, a pena di nullità dell’avviso di accertamento: è questa la previsione inserita nell’articolo 11 della proposta di legge sulle semplificazioni fiscali ( atto Camera 1074 ). Tuttavia, nella stesura della norma, limitandosi tale previsione obbligatoria ai soli atti diversi dagli avvisi di accertamento “parziali” emessi sia per le imposte dirette che Iva, vi è il concreto rischio di veder vanificato sia il senso della novella che la funzione che il legislatore si è prefisso con la stessa. Vediamo perché.
Nel corso del tempo, da ultimo con l’articolo 1, comma 17, della legge 220/2010, si è assistito nell’ordinamento ad una progressiva “parzializzazione” dell’accertamento, grazie a disposizioni che ora prevedono che un accertamento parziale possa essere emesso, tra gli altri, a seguito dell’esecuzione di accessi, ispezioni o verifiche, di inviti per la fornitura di dati e notizie (anche inerenti i rapporti di natura finanziaria), inviti per esibizione o trasmissione di documenti rilevanti ai fini dell’accertamento, invio di questionari, ecc.
In altri termini, dopo l’ampliamento dell’ambito applicativo dell’accertamento parziale, oggi è difficile anche individuare fattispecie per le quali l’Ufficio non sia legittimato ad emettere un atto che, per sua stessa definizione, era nato come una rettifica che non avrebbe dovuto coinvolgere l’intera posizione fiscale del contribuente, ma solo una parte.
Oggi, invece, l’utilizzo da parte degli Uffici di accertamenti qualificati come “parziali” è divenuto pressoché sistematico, anche perché in questo modo le Entrate non incontrano alcun limite per un eventuale ulteriore azione accertatrice laddove, successivamente ad un primo avviso, vi fosse la necessità di contestare nuovi elementi accertabili. A questo punto, allora, introdurre una norma che genericamente recita che un preventivo invito al contraddittorio diviene obbligatorio solo nei casi in cui l’ufficio non emetta accertamenti ex articolo 41-bis del Dpr 600/1973 e articolo 54, comma 4, del Dpr 633/1972, di fatto rischierebbe di non introdurre l’obbligo, poiché atti impositivi “non” parziali sono praticamente scomparsi dalla circolazione.
Forse, allora, la reale intenzione legislativa era quella di escludere dal contraddittorio preventivo obbligatorio solo gli accertamenti parziali “automatizzati”, ovvero quelli fondati su elementi certi risultanti dal sistema informativo dell’anagrafe tributaria (ad esempio, persone fisiche che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, redditi di lavoro dipendente o utili che risultano loro corrisposti da modello 770, eccetera), per i quali potrebbe ritenersi non ravvisabile un interesse legittimo alla valutazione in un contraddittorio preventivo degli elementi accertabili. In tali casi, infatti, non sarebbe comunque possibile una ridefinizione del quantum della pretesa impositiva, ma, al più, un’autotutela d’Ufficio qualora l’elemento certo di innesco dell’accertamento si rivelasse erroneo: se così fosse, tuttavia, la previsione legislativa dovrebbe essere meglio esplicitata.
La proposta di legge M5S-Lega sulle semplificazioni fiscali (atto Camera 1074)