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Una sospensione Iva temporanea e circoscritta per uscire dall’emergenza

Si potrebbe valutare la possibilita di applicare una sospensione temporanea (prorogabile) dell’Iva

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di Francesco D'Alfonso

Nell’attuale quadro emergenziale, anche normativo, dopo la sospensione (temporanea) dei dazi e dell’Iva all’importazione da parte della Commissione Ue si potrebbe la possibilità di prevedere, in via straordinaria, una sospensione Iva, sempre temporanea, anche di natura interna, in relazione a specifiche cessioni di beni e prestazioni di servizi coinvolte nella gestione dell’emergenza legata al Covid-19, nonché, eventualmente, nell’uscita da quest’ultima.

In questa fase di emergenza, due sono le problematiche, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, di più stretta attualità: il trattamento delle erogazioni liberali in natura previsto dall’articolo 66 del Dl 18/2020 e l’aliquota da applicare alle varie cessioni di beni e/o prestazioni di servizi relative alle strutture, alle attrezzature e ai dispositivi per la cura del virus.

Con decisione 2020/491, del 3 aprile 2020, la Commissione Ue ha esentato dai dazi doganali e dall’Iva le importazioni di merci, effettuate dal 30 gennaio 2020 al 31 luglio 2020, necessarie a contrastare gli effetti della pandemia. L’adozione di tale decisione è stata possibile considerando la pandemia in atto una catastrofe ai sensi del capo XVII, sezione C, del regolamento Ce n. 1186/2009 (relativo al regime comunitario delle franchigie doganali) e del capo 4, titolo VIII, della direttiva 2009/132/Ce (concernente l’esenzione da Iva di talune importazioni definitive di beni) in quanto ciò consente di estendere l’esenzione da dazi e Iva dei beni importati (quest’ultima possibile soltanto laddove la stessa non rischi di falsare le condizioni di concorrenza sul mercato interno) già prevista in via ordinaria a favore delle vittime di catastrofi.

L’applicazione di tale esenzione, oltre ai vincoli e alle condizioni fissati da tali atti comunitari, richiede che i beni siano importati esclusivamente per gli usi e dai soggetti indicati nella decisione, fermo restando che il rispetto di tali condizioni/requisiti dovrà poi comunque essere documentato nonchè comunicato alla Commissione Ue.

Con riferimento alle operazioni interne, in linea di principio la direttiva 2006/112/Ce considera operazioni imponibili sia il prelievo di un bene dalla propria impresa da parte di un soggetto passivo che lo destina a fini estranei a quest’ultima (articolo 16) nonché l’utilizzazione di un bene destinato all’impresa per fini non relativi alla stessa (articolo 26), in entrambi i casi laddove il bene abbia dato diritto ad una detrazione totale o parziale dell’Iva, sia la prestazione di servizi a titolo gratuito effettuata dal soggetto Iva sempre per fini estranei alla sua impresa. Disposizioni dal contenuto simile (imponibilità delle operazioni) sono, naturalmente, presenti anche nel sistema Iva nazionale (articoli 2 e 3 del Dpr 633/1972).

Relativamente, poi, allo specifico trattamento fiscale delle stesse, va evidenziato che per le attrezzature e i dispositivi sanitari (ad esempio le mascherine) si applica, per lo più, l’aliquota Iva del 22% nonché quella del 10% (cfr. nn. 127-quinquies, 127-sexies e 127-septies, tabella A, parte III, allegata al decreto Iva) per la realizzazione di ospedali (considerati «edifici assimilati») o di reparti ospedalieri (considerati «opere di urbanizzazione secondaria» Ci sono poi disposizioni di favore per le cessioni gratuite di beni nei confronti di enti pubblici ed enti privati con specifiche finalità, quali l’esenzione da Iva all’articolo 10, comma 1, n. 12), Dpr 633/1972, che non ha tuttavia una corrispondenza nella direttiva 2006/112/Ce, nonché le norme che considerano taluni beni oggetto di tali operazioni distrutti agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto (articolo 6, comma 15, della legge 133/1999 e articolo 16, comma 1, della legge 166/2016).

In tale, particolare, complessivo quadro normativo, si potrebbe, tuttavia, valutare, anche in virtù della estrema gravità e straordinarietà della situazione, sanitaria e non, la possibilita di applicare una sospensione temporanea (eventualmente prorogabile) dell’applicazione dell’Iva, più esattamente una esclusione con detrazione delle imposte versate nello stadio precedente, anche in ordine a talune cessioni di beni e prestazioni di servizi interne, tassativamente elencate, effettuate nel quadro degli interventi urgenti legati alla pandemia, nonché, eventualmente, alla prima fase di uscita da quest’ultima, e che rispondano alle esigenze effettive del momento.

Trattandosi di una deroga provvisoria al regime Iva, sarebbe tuttavia necessaria un’apposita autorizzazione da parte del Consiglio, in via ordinaria possibile allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali (articolo 395, direttiva 2006/112/Ce)

Inoltre, anche in questo caso, dovrebbero essere indicate in dettaglio le operazioni (anche gli acquisti dall’estero) e le modalità di non applicazione dell’Iva ad esse relative, prendendo altresì, le misure necessarie affinché tali operazioni vengano contabilizzate ai fini della determinazione delle risorse proprie della Ue. Nulla cambierebbe, infine, per quanto riguarda gli obblighi di fatturazione e di registrazione, necessari per i controlli.