Università, per il bonus R&S la spinta degli assegni di ricerca
Spese per assegni di ricerca agevolabili ai fini del credito d’imposta R&S, a condizione che l’impresa committente venga individuata quale beneficiaria dell’attività di ricerca. È questo nella sostanza il chiarimento fornito dall’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 477 dell’11 novembre scorso , che torna nuovamente su alcuni aspetti dubbi della normativa.
Nel caso esaminato la società istante ha svolto nell’anno 2018, in partenariato con altre due imprese, attività di ricerca e sviluppo avvalendosi del supporto di un’università, in forza di un’apposita convenzione stipulata tra le parti. Attraverso la convenzione, l’università si è impegnata ad attivare un nuovo posto di dottorato, la cui borsa di studio, vincolata allo svolgimento di uno specifico tema di ricerca, è finanziata dalla stessa società istante e da altri due finanziatori.
Nel 2018 la società istante ha effettuato il primo versamento, chiedendo all’agenzia delle Entrate se tale importo fosse agevolabile ai fini del credito R&S. A parere del contribuente, infatti, le spese sostenute per la borsa di studio dovrebbero pacificamente rientrare tra i costi eligibili ai fini dell’agevolazione.
L’agenzia, rispondendo al quesito, elenca dapprima le caratteristiche che i contratti di ricerca stipulati con le università devono possedere ai fini della loro qualificazione come consulenze “extra-muros”, richiamando la circolare n. 5/E del 2016. Il documento, al punto 2.2.3., richiede ai fini dell’ammissibilità del corrispettivo versato: l’impegno a svolgere attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta; la previsione che l’effettivo beneficiario degli eventuali risultati sia l’impresa committente.
Le due condizioni hanno come scopo principale quello di evitare che il beneficiario dell’agevolazione sia un soggetto diverso da quello che sostiene i costi ed i rischi dell’attività svolta, nell’incertezza del risultato finale. In tal modo, anche ai fini dell’agevolazione in commento, viene introdotto il concetto di beneficiario effettivo dell’attività di ricerca.
Con la risposta n. 477, l’agenzia torna sul punto, precisando il concetto di beneficiario effettivo e le azioni da porre in essere per usufruire dell’agevolazione, in caso di costi sostenuti all’interno di una convenzione. In questo contesto, con riferimento ad eventuali risultati che deriveranno dalle attività di ricerca del dottorando, le parti dovranno preventivamente definire le percentuali di titolarità della proprietà, individuando gli investimenti del committente-finanziatore.
Come già evidenziato, infatti, questi costi saranno agevolabili per la quota parte riferibile al tempo effettivamente dedicato dal dottorando all’attività R&S, a condizione che la società sia stata individuata quale beneficiaria. Naturalmente i costi dovranno considerarsi agevolabili, anche nel caso in cui gli esiti della ricerca risultassero negativi.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 477/2019