Utili e perdite sui cambi con rilevanza fiscale
Utili e perdite su cambi di fine esercizio sui depositi bancari e conti correnti in valuta rilevano fiscalmente al pari delle differenze cambi realizzate e quindi sono esclusi dal regime di irrilevanza previsto dall’articolo 110, comma 3, del Tuir.
L’agenzia delle Entrate risponde positivamente a uno dei quesiti formulati a Dichiarazioni24, confermando un’interpretazione scritta già fornita anni fa in occasione di un convegno e mai trasfusa in una circolare. La generalità delle imprese utilizza da tempo questa posizione per le operazioni di gestione della liquidità in valuta (valute in cassa) o dei saldi dei conti correnti. A seguito di questa ulteriore conferma, le eventuali diverse interpretazioni dei verificatori delle Entrate dovrebbero venire meno.
Aspetto civilistico
Secondo l’articolo 2426, comma 1, n. 8-bis, del Codice civile, le attività e le passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio. I conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati a conto economico e l’eventuale utile netto è accantonato in un’apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. L’apposita riserva denominata «riserva per utili su cambi non distribuiti» rientra nella voce VI del patrimonio netto «Altre riserve», è disponibile per la copertura delle perdite e per l’aumento di capitale sociale, ma non è distribuibile fino a quando l’utile non è realizzato (Oic 28, paragrafo 14, e documento Cndcec e Confindustria sul patrimonio netto di dicembre 2017).
Aspetti contabili
Le differenze su cambi, realizzate nel corso dell’esercizio o accertate alla fine, sono contabilizzate nella voce C17- bis del conto economico (articolo 2425 del Codice civile e principio Oic 12, paragrafo 97). Tali differenze costituiscono l’effetto delle variazioni dei cambi rispetto a quelli adottati alle date di effettuazione dell’operazione (Oic 26, paragrafi 14, 15 e 26).
Sugli importi irrilevanti fiscalmente andranno anche stanziate le imposte differite e anticipate. Si suggerisce di suddividere in due sottoconti le differenzd realizzate e quelle stimate per tenere in evidenza queste ultime.
Aspetti fiscali
L’articolo 110, comma 3, del Tuir specifica che non assumono rilevanza fiscale le differenze cambio, positive o negative, derivanti da valutazioni secondo il cambio di chiusura dell’esercizio su crediti e debiti in valuta, anche sotto forma di obbligazioni, titoli a cui si applica la disciplina delle obbligazioni del Codice civile o titoli assimilati. L’irrilevanza fiscale delle differenze cambio negative o positive si ha tramite una variazione in aumento o in diminuzione nel quadro RF (rigo RF 28 e RF 45 di redditi SC 2019).
Quanto al quadro RV, sezione I, le differenze non realizzate andranno evidenziate in un apposito rigo che dovrà contenere anche le variazioni dell’esercizio contabili (colonne 6 e 7) e fiscali (colonne 11 e 12). Nella colonna 9 andrà invece indicato al momento del realizzo il minore utile o la maggiore perdita derivante dalla divergenza tra il valore civilistico e quello fiscale. Si suggerisce di utilizzare un rigo per ciascuna categoria patrimoniale (debiti, crediti, obbligazioni) in modo da gestire al meglio la contabilizzazione delle differenze cambio.
Sulla base della risposta fornita dall’Agenzia, il regime di irrilevanza non riguarda gli utili e le perdite su cambi di fine esercizio sui depositi bancari e conti correnti in valuta, che pertanto non dovranno essere indicati nelle variazione di reddito, né inclusi nella segnalazione del quadro RV.
Le risposte dell’amministrazione finanziaria/1
Le risposte dell’amministrazione finanziaria/2