Controlli e liti

Va allegata la sentenza su cui si basa l’avviso

di Ferruccio Bogetti e Gianni Rota

Va adeguatamente motivato l’avviso di liquidazione del registro formato a seguito di una sentenza civile che dichiara nullo il contratto di mutuo con patto commissorio e obbliga il promissario acquirente a restituire il denaro al venditore. Non basta, infatti, indicare data e numero della sentenza, ma si deve anche allegare la decisione. Sono queste le conclusioni della Ctp Vicenza 110/3/2018 (presidente e relatore Giarrusso).

Il caso parte da una lite civile. Un promissario acquirente cita il promissario venditore per ottenere l’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare sottoscritto il 31 dicembre 2008 riguardante l’acquisto di un immobile per 500mila euro. Per l’acquisto aveva già corrisposto 455mila euro d’anticipo con rogito da farsi entro il 31 dicembre 2010 e versamento del saldo dei 45mila euro.

Dall’istruttoria giudiziale emerge, però, che alla fine del 2009 le parti avevano convenuto come i 455mila euro fossero stati corrisposti a titolo di prestito dal promissario acquirente a favore del promissario venditore, il quale li avrebbe poi restituiti al primo attraverso la vendita a terzi dell’immobile. Per il giudice il contratto preliminare dissimulava in realtà un contratto di mutuo con patto commissorio, come tale vietato dalla legge. Ragione per cui il contratto viene in via principale dichiarato nullo, mentre in via subordinata il promissario venditore è condannato alla restituzione al dei 455mila euro già incassati.

L’ufficio registra la sentenza. Liquida l’imposta di registro sul rigetto della domanda principale in misura fissa di 200 euro e la condanna alla restituzione in misura proporzionale del 3 per cento.

Il promissario acquirente, però, ricorre in Ctp, eccependo la nullità dell’avviso di liquidazione per mancata allegazione della sentenza, sulla cui base sono stati definiti gli importi richiesti. Il giudice gli dà ragione, confermando il difetto di motivazione. L’obbligo di allegazione è previsto dallo Statuto del contribuente per garantire il pieno e immediato esercizio delle facoltà difensive.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©