Va chiarito (tra l’altro) se si può ritirare l’istanza
Il decreto fiscale (Dl 193/2016, articolo 6) consente di definire in via agevolata le cartelle affidate a Equitalia dal 2000 al 31 dicembre 2016. Il vantaggio consiste nell’azzeramento di sanzioni e interessi di mora. Per aderire alla “rottamazione”, occorre fare domanda entro il 31 marzo e pagare puntualmente quanto dovuto in un massimo di cinque rate.
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Non è chiaro se la presentazione della domanda non sia più ritrattabile da parte del contribuente oppure se si possa tornare indietro fino al pagamento della prima o unica rata.
Il punto è che alla data di trasmissione dell’istanza il debitore non ha la certezza del costo della rottamazione; per averla occorre aspettare la comunicazione di Equitalia. D’altro canto, un errato conteggio da parte del contribuente potrebbe rivelarsi fatale, se per effetto di esso si decade dalla definizione agevolata.
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Un elemento che indubbiamente restringe l’appeal del nuovo stumento è la ridotta durata della dilazione della definizione agevolata. Una rateazione di un anno circa per somme ingenti è davvero troppo poco, soprattutto se confrontata con i piani ordinari, che possono giungere anche a dieci anni. In molti casi, risulterà più conveniente conservare la rateazione in corso.
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Per le partite in contenzioso, bisogna chiarire cosa accade se il carico affidato rappresenta solo una parte delle somme in lite. Si pensi alle iscrizioni a ruolo eseguite quando è già stato fatto ricorso contro l’avviso di accertamento. Qualora la definizione comporti il pagamento integrale delle quote non affidate, il costo risulterebbe proibitivo.
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di Fabio Giordano, comitato tecnico Assosoftware