Va chiesta la decadenza se la notifica è tardiva
La cartella notificata dopo i termini è inefficace.
Per chiedere l’annullamento della cartella, il contribuente deve rilevare l’intervenuta decadenza nei confronti dell’ente impositore, che è il soggetto legittimato passivo titolare del credito, contro il quale è diretta l’eccezione di tardiva attivazione del procedimento di riscossione.
È questa, in sintesi, la motivazione con la quale i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso del contribuente, cassando la sentenza impugnata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, per un nuovo giudizio nel quale verrà esaminata l’eccezione di tardività della notifica della cartella di pagamento legittimamente sollevata dal contribuente nei confronti dell’ente impositore (Cassazione, sentenza 7278/17 , depositata il 22 marzo 2017).
Nel caso specifico, l’agenzia delle Entrate, dopo il controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi dell’anno 2001, modello Unico 2002, aveva liquidato le maggiori imposte risultanti dalla dichiarazione. L’agente della Riscossione aveva poi notificato la cartella il 6 marzo 2007, cioè dopo cinque anni. Per norma di legge, invece, la cartella doveva essere notificata entro il 31 dicembre 2006.
Gli uffici dell’agenzia delle Entrate e gli altri enti impositori devono tenere conto delle norme in materia di notifica delle cartelle di pagamento, introdotte dall’articolo 1 del Dl 106/2005, convertito dalla legge 156/2005. In base a queste norme, le cartelle devono essere notificate entro termini certi, a pena di decadenza.
Con il comma 5-bis dell’articolo 1 della legge 156/2005, è stata data la certezza di un termine di notifica, a pena di decadenza, che garantisce il contribuente. Insomma, se la cartella non è nelle “mani” del contribuente entro una certa data, il Fisco perde il diritto ad incassare le somme. Una conferma in questo senso è nella sentenza della Corte costituzionale del 7 luglio – 15 luglio 2005, n. 280, nella parte in cui dichiara l’incostituzionalità dell’articolo 25 del Dpr 29 settembre 1973, n. 602, nella parte relativa all’assenza di termini di decadenza per la notifica delle cartelle.
Per chiarezza, le cartelle di pagamento, a norma dell’articolo 25 del Dpr 602/1973, devono essere notificate, a pena di decadenza:
entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme dovute a seguito dell’attività di liquidazione automatizzata, con riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1º gennaio 2004;
entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme dovute a seguito dell’attività di liquidazione automatizzata, con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003.
Cassazione, sezione tributaria civile, sentenza 7278 del 22 marzo 2017