Va segnalato anche il passaggio a società semplice
Se nel corso del 2016 una società (che abbia per oggetto la gestione di immobili) ha scelto la via della trasformazione in società semplice, le plusvalenze o le minusvalenze prodotte non possono esistere a conto economico, dato che a livello contabile non vi sono trasferimenti di beni, ma possono invece emergere a livello strettamente fiscale, il che pone il problema delle ricadute dichiarative.
Analizziamo in primo luogo le plusvalenze. Quelle relative all’immobile sono assoggettate a imposta sostitutiva, non va compilato il quadro RF per una tassazione ulteriore; occorre solo riportare il dato dell’imponibile nel quadro RQ (che va compilato anche per la trasformazione, anche se nel quadro si citano solo assegnazione e cessione agevolate).
Possono poi manifestarsi plusvalenze relative ad altri beni strumentali mobili, non compresi nelle agevolazioni fiscali. Per questi beni è necessario inserire quale variazione in aumento il differenziale tra valore normale e valore fiscalmente riconosciuto, nel rigo RF31, codice 99.
La trasformazione da società di capitali a società semplice genera anche un’altra ricaduta dichiarativa, cioè la presunzione di distribuzione delle riserve di utili esistenti presso la società prima della trasformazione. Le riserve si dovrebbero ritenere figurativamente distribuite generando un reddito da capitale sul socio, senza che si possa scomputare da questo valore l’importo su cui è stata versata l’imposta sostitutiva dell’8 per cento. Questa imposta infatti copre l’ulteriore imponibile rappresentato dal plusvalore dell’immobile e non determina alcun effetto sulle riserve esistenti.
La situazione si comprende meglio se si prende il caso in cui si ceda l’immobile (in modo ordinario senza agevolazioni) e poi si trasformi la società di capitali in società semplice. La società in questa situazione pagherebbe le imposte ordinarie sulla plusvalenza (nel caso dell’operazione agevolata tassate con imposta sostitutiva) ma ciò non avrebbe alcuna relazione con gli utili già esistenti prima della cessione immobiliare. Ma questo punto ha dato luogo a diverse opinioni per cui un intervento chiarificatore dell’agenzia delle Entrate sarebbe auspicabile.
Per quanto riguarda invece le minusvalenze, il problema è circoscritto a quelle relative a beni immobilizzati, poiché la società per trasformarsi deve eseguire attività di gestione immobiliare e in questa ipotesi è inverosimile che esistano immobili merce, o rimanenze di beni mobili. Per le immobilizzazioni vale il principio generale secondo il quale le minus sono deducibili solo se realizzate in base all’articolo 86, comma 1, lettere a) e b), del Tuir (Dpr 917/1986).
La trasformazione societaria non è una fattispecie che dà luogo a realizzo dei beni, quindi le minusvalenze relative sia agli immobili, sia ad altri beni strumentali eventualmente esistenti non sono deducibili, come confermato dalle Entrate con la risoluzione 66/E/17. Peraltro, in queste ipotesi non vi è una ricaduta dichiarativa, poiché queste minusvalenze non transitano a conto economico e quindi non è necessario riprenderle quali variazioni in aumento nel modello reddituale.