Controlli e liti

Va sempre applicato il cumulo giuridico

di Rosanna Acierno

Ai fini della difesa, in caso di evidenti errori, è innanzitutto opportuno presentare all’ufficio accertatore un’istanza di autotutela. Va ricordato che il requisito secondo cui l attività non deve costituire mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta non opera se il contribuente dimostra di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà, così come precisato dalle Entrate con provvedimento n. 185820/2011. Né tantomeno integra gli estremi della «mera prosecuzione» la situazione di un lavoratore dipendente che, a seguito del pensionamento, svolga la medesima attività in forma di lavoro autonomo, così come chiarito dalla circolare 17/E/2012.

In altri casi, è invece possibile chiedere l’avvio di un accertamento con adesione per cercare di addivenire ad un “accordo” con l’ufficio laddove, ad esempio, pur ammettendo la sussistenza della mera prosecuzione dell’attività svolta in precedenza, gli accertatori non abbiano scomputato le ritenute di acconto subite dal contribuente accertato o non abbiano tenuto conto dell’Iva sugli acquisti non detratta.

Ove il tentativo di annullamento (totale o parziale) dell’accertamento e/o di “accordo” non sortisca alcun effetto, non rimane che impugnare l’atto impositivo per far valere le proprie ragioni ed evitare che l’accertamento divenga definitivo. In tal caso, dopo aver esposto tutti i fatti utili a comprovare che si tratta di una attività nuova e diversa rispetto a quella eventualmente svolta in precedenza, si può tentare di eccepire la nullità dell’atto impositivo per violazione e falsa applicazione dell’articolo 27 del Dl 98/2011. Per farlo, occorrerà dimostrare che – pur essendo stato il contribuente ricorrente già titolare di partita Iva prima del 2007 – era un’attività diversa rispetto a quella nuova sotto il profilo sia formale che sostanziale, trattandosi, ad esempio, di attività svolte in luoghi diversi, nei confronti di clienti diversi e con mezzi e strumenti diversi.

Secondo quanto chiarito dalla stessa Agenzia in relazione al regime delle nuove iniziative produttive con le circolari 8/E e 59/E del 2001 – documenti validi valide anche per il regime dei minimi ex DL 98/2011 – la continuazione della stessa tipologia di attività non è, da sola, elemento sufficiente a precludere l’accesso al regime, assumendo rilievo dirimente le modalità con cui essa è stata svolta sotto la nuova veste giuridica, avendo riguardo appunto alla localizzazione, alla strumentazione utilizzata e alla clientela servita.

Inoltre, sempre ai fini della difesa, occorre tener presente che la continuità tra due attività non può mai essere ravvisata nel caso in cui per il loro svolgimento siano richieste competenze professionali diverse.

Infine,– laddove siano stati emessi più avvisi di accertamento riguardanti i diversi anni di imposta – occorre ricordare che l’ufficio accertatore, nel comminare le sanzioni, deve tenere conto dell’istituto del cumulo giuridico e della continuazione. Dove questo non fosse avvenuto, si potrebbe contestare la violazione dell’articolo 12 del Dlgs 472/1997.

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