Controlli e liti

Vale la notifica inviata con raccomandata A/R all’indirizzo estero dichiarato all’Aire

immagine non disponibile

di Romina Morrone

Valida la notifica tramite raccomandata con avviso di ricevimento, inviata al contribuente presso l’indirizzo estero risultante dai registri Aire. Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 20256 del 22 agosto 2017.

I fatti

L’Agenzia delle entrate ha impugnato per Cassazione la sentenza con la quale la Ctr della Liguria ha ritenuto invalida la notifica di un avviso di accertamento Irap 2008. In particolare, il giudice di appello aveva dato atto che la notifica era stata effettuata, al contribuente residente all’estero, mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al suo indirizzo estero , rilevato dal registro Aire. La Corte ha accolto il ricorso.

L’ordinanza

I giudici di legittimità hanno esaminato il rapporto tra l’articolo 142 del Codice di procedura civile e l’articolo 60, comma 4, Dpr 600/73. A tale riguardo, hanno chiarito che, in tema di notificazione degli atti giudiziari a persona non residente, né dimorante o domiciliata nel territorio della Repubblica, l’articolo 142 Cpc fa riferimento alle modalità consentite dalle convenzioni internazionali e prevede (al comma 1), in caso di impossibilità, che la notifica avvenga per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che, a sua volta, ne cura la trasmissione al ministro degli Affari esteri per la consegna alla persona alla quale l’atto è diretto.

L’articolo 60, comma 4, invece, è norma speciale per la notifica degli atti impositivi, e prevede che, «in alternativa a quanto disposto dall’articolo 142 Cpc», la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero.
Inoltre la norma - introdotta dall’articolo 2, comma 1, lettera a), Dl 40/10 e applicabile alla notifica dell’avviso impugnato effettuata il 3/10/13 - non fa distinzioni fra il caso del contribuente residente in un paese UE e quello di un contribuente residente in un paese extra-UE. Di conseguenza, nella fattispecie esaminata, la Cassazione ha concluso che il contribuente italiano, svizzero-residente e iscritto Aire dal 25/11/08, ha ricevuto una rituale e tempestiva notifica dell’atto all’indirizzo da lui stesso comunicato all’Aire. Senza dire che, proponendo ricorso e difendendosi nel merito, ha sanato sicuramente l’eventuale nullità della notifica e ha escluso qualunque decadenza dell’Agenzia dalla propria potestà impositiva.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©