Controlli e liti

Valida la cartella senza firma

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di Rosanna Acierno

La mancata sottoscrizione del ruolo o della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non determina la nullità dell’atto, posto che la apposizione della firma è essenziale solo quando la legge lo prevede espressamente.

È questo il principio statuito dalla Corte di cassazione, con l’ordinanza 1545/2018 depositata il 22 gennaio, ribaltando quanto finora stabilito dalla giurisprudenza di merito maggioritaria.

La pronuncia trae origine da cinque cartelle relative alla riscossione di tributi iscritti a ruolo, notificate a una Srl, che le impugnava dinanzi alla Ctp eccependone, in via preliminare, la nullità per omessa sottoscrizione.

Mentre il giudice di primo grado respingeva il ricorso, la Ctr Campania accoglieva l'appello della società e annullava le cinque cartelle per “difetto di prova della sottoscrizione del ruolo” da parte dell’amministrazione finanziaria.

Avverso la statuizione dei giudici di appello, l’agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione, eccependo peraltro, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 12 del Dpr 602/1973, rubricato “formazione e contenuto dei ruoli” e l'illegittimo ribaltamento dell'onere probatorio in ordine alla sottoscrizione del ruolo.

Nell'accogliere la doglianza dell’agenzia delle Entrate, i giudici della Corte suprema hanno innanzitutto statuito che, in assenza di una normativa specifica, la cartella di pagamento (così come pure il ruolo) non può essere annullata solo perché priva di sottoscrizione, dovendo le ragioni che portano alla nullità di specifici atti essere espressamente previste dalla legge.

Ad avviso della Corte suprema, infatti, fatta eccezione per alcuni atti fiscali, quali ad esempio l’avviso di accertamento in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, che è nullo ai sensi dell’articolo 42 del Dpr 600/73 e dell’articolo 56 del Dpr 633/72 se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, per tutti gli altri atti amministrativi vige il principio che «l'atto amministrativo non è invalido solo perché privo di sottoscrizione, in quanto la riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato può essere desunta anche dal contesto dell'atto stesso».

Pertanto, l’omessa sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio non incide, in alcun modo, sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, poiché si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente.

Inoltre, essendo un atto amministrativo, la cartella esattoriale e il ruolo in essa riportato sono assistiti da una presunzione di legittimità che spetta al contribuente (e non all’Amministrazione finanziaria) superare mediante prova contraria.

Pertanto, i giudici di legittimità hanno cassato la sentenza emessa dalla Ctr Campania, non essendosi attenuta ai predetti principi, con rinvio alla stessa in diversa composizione, per rivalutare la vicenda processuale.

Cassazione, ordinanza 1545/2018

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