Controlli e liti

Valida la notifica consegnata all’addetto alla sede

di Roberto Bianchi

Ai fini della regolarità della notifica degli atti alla persona giuridica attraverso la consegna alla persona addetta alla sede, senza che venga constatata la preventiva infruttuosa ricerca del legale rappresentante e, in seguito, del soggetto incaricato a ricevere le notificazioni, è sufficiente che il consegnatario si trovi nella sede della persona giuridica destinataria non fortuitamente, ma in virtù di una peculiare relazione la quale, non dovendo essere necessariamente di tipo lavorativo, può scaturire anche dall'incarico, seppur provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica. A tale conclusione è giunta la Corte di cassazione attraverso l’ordinanza 8477/2018.

Una Srl ha proposto ricorso per la cassazione di una sentenza con la quale una Ctr ha ritenuto legittimo l’avviso di intimazione notificato da Equitalia per Irpef e altri tributi.
Il collegio di merito ha rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla contribuente, l’avviso di intimazione in oggetto era stato preceduto da cartella di pagamento regolarmente notificata ex articolo 26 del Dpr n. 602/1973 e tale notificazione risultava essere validamente avvenuta presso la sede legale della società a mani di persona idonea, in quanto qualificatasi come figlia del legale rappresentante.

Nel proprio ricorso la società ha lamentato, ai sensi dell’articolo 360 comma 1 n. 3 del Cpc, la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 26 del Dpr n. 602/1973 in quanto, la Ctr avrebbe omesso di considerare che la notificazione della prodromica cartella di pagamento in oggetto non poteva avvenire a mani di persona di famiglia, poichè esperita presso la sede legale della società ex articolo 145 Cpc.

Il collegio di legittimità ha respinto il ricorso in quanto il giudice di appello ha applicato il consolidato principio in base al quale, ai sensi dell’articolo 26 comma 1 seconda parte del Dpr 602/1973, l’agente per la riscossione è legittimato a effettuare direttamente la notificazione della cartella di pagamento, che può avvenire tramite invio, a mezzo del servizio postale, di plico raccomandato con avviso di ricevimento. In tale circostanza, la prova della consegna dell’atto al destinatario si poteva desume dall’avviso di ricevimento stesso, senza necessità di predisposizione di apposita relata di notifica (Cassazione sentenza n. 6395/2014).

Nel caso di specie non è stato contestato che la notificazione in questione fosse avvenuta presso la sede legale della società a mani della figlia del legale rappresentante, con conseguente accertata conformità a quanto desumibile dell’articolo 26 comma 3, circa la possibilità che la notificazione della cartella avvenga a mani, oltre che del destinatario, di persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda.

Va poi considerato che la notificazione della cartella in esame è stata, comunque, regolarmente eseguita nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 145 Cpc.

In tal caso, la legittimità della notificazione discende infatti dal principio per cui, ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede (articolo 145 comma 1 Cpc) senza che consti la previa infruttuosa ricerca del legale rappresentante e, successivamente, della persona incaricata di ricevere le notificazioni, è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente, ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall’incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica (Cassazione ordinanza n. 14865/2012).

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