Controlli e liti

Validi i registri Iva acquisti e vendite non stampati su carta

di Andrea Taglioni

Le scritture contabili, diverse dai registri Iva, non stampate su carta entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione annuale, sono prive di qualsiasi rilevanza giuridica. Le conseguenze che quest’ultima situazione genera non riguardano solo gli aspetti sanzionatori, ma anche la possibilità di ricostruire induttivamente la posizione fiscale del contribuente prescindendo, quindi, dalle scritture contabili.

La validità della tenuta delle scritture contabili, in assenza di annotazione su carta, è da ritenersi regolare limitatamente ai registri Iva degli acquisti e delle vendite se i dati risultano aggiornati ed immediatamente stampabili in sede di accesso, ispezione o verifica. Queste precisazioni sono contenute nell’allegato 1 alla circolare (Prot. n. 114153/2018) della Gdf concernente alcune direttive operative in merito alle novità introdotte dal decreto legge 148/2017 e dalla legge finanziaria 2018.

Ma facciamo un passo indietro. La possibilità di assolvere agli obblighi fiscali mediante la dematerializzazione dei documenti è stata attutata con l’articolo 7 del Dl 357/94. Quest’ultimo provvedimento permette di tenere le scritture contabili con modalità informatiche aventi piena efficacia giuridica, ma non costituisce un’eccezione alle norme della stampa dei dati contabili nei registri cartacei. La regolarità della tenuta delle scritture contabili, in assenza di annotazione su carta, è da ritenersi conforme se i dati, che si riferiscono all’esercizio corrente, risultano aggiornati ed immediatamente stampabili su richiesta.

La parificazione degli effetti della registrazione meccanografica non trascritta a quelli della modalità cartacea è stata estesa, per effetto del decreto legge 148/17, anche ai fini Iva per la tenuta del registro delle fatture di acquisto e di vendita con sistemi elettronici.
Pertanto, se a seguito di un accesso, ispezione o verifica, i dati memorizzati digitalmente risultano aggiornati e a richiesta viene eseguita la stampa immediata sui registri cartacei, gli organi verificatori dovranno constatare la regolarità della tenuta dei registri.

La modifica normativa prevede, limitatamente ai registri Iva tenuti mediante sistemi elettronici e anche se la trascrizione dei dati su supporti cartacei non avviene entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione annuale, che in sede di verifica gli organi di controllo non possono contestare l’irregolarità dell’omessa trascrizione nei registri Iva cartacei a patto che i dati inseriti nel sistema informatico siano aggiornati e prontamente stampati su richiesta.

Sui registri Iva possono essere annotati anche registrazioni ininfluenti ai fini iva, ma rilevanti ai fini della determinazione del reddito (es. ammortamenti, registrazioni inerenti al criterio di determinazione del reddito per “cassa”). La possibilità di stampare i registri a richiesta, senza incorrere nelle conseguenze della mancata tenuta della contabilità, varrà anche se all’interno dei registri Iva venissero annotate le altre informazioni che per legge possono essere trascritte, o vale solo per le operazioni rilevanti ai fini Iva?

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