Valido l’appello via Pec anche con il ricorso cartaceo in primo grado
È valida la notifica dell’atto di appello effettuata tramite posta elettronica certificata anche se il primo grado era iniziato in modalità cartacea. Quindi, indipendentemente dalle modalità con cui si è instaurato il giudizio di primo grado, l’agenzia delle Entrate può legittimamente scegliere di notificare e depositare il ricorso in modalità telematica. Vale pertanto la regola che, per l’inammissibilità del ricorso, non bisogna considerare le norme in vigore al momento dell’instaurazione del primo grado ma quelle vigenti nel momento in cui si procede alla notifica dell’appello. Perciò quest’ultima è valida se intervenuta successivamente all’operatività, su tutto il territorio nazionale, del processo tributario telematico. Lo afferma la Ctr Abruzzo con la sentenza 618/01/2018, sull’eccezione di un contribuente per far valere l’illegittimità della notifica e della costituzione telematica dell’amministrazione nonostante il giudizio fosse stato instaurato in primo grado in cartaceo.
Il processo tributario telematico è diventato operativo su tutto il territorio nazionale dal 15 luglio 2017. Di conseguenza, da tale data, in caso di notifica del ricorso o dell’appello a mezzo Pec, la costituzione in giudizio dovrà avvenire tramite il sistema informativo della giustizia tributaria (Sigit) per il cui utilizzo occorre preventivamente registrarsi sull’apposita piattaforma messa a disposizione dal ministero.
Inoltre il Dm 163/2013, che ha regolamentato il processo tributario telematico (Ptt), prevede, per il ricorrente che notifichi il ricorso di primo grado tramite Pec, l’obbligatorietà di costituirsi in maniera telematica. Quindi, se il ricorrente sceglie quest’ultima modalità, deve continuare ad utilizzarla anche per l’appello. Il decreto prevede che la parte resistente deve costituirsi con le medesime modalità del ricorrente.
La Commissione, però, non ha condiviso la tesi dell’inammissibilità dell’appello perché notificato tramite Pec, in quanto, in modalità diversa da quella scelta dal ricorrente, che aveva preferito introdurre il giudizio in modalità cartacea. Per i giudici, la scelta dell’amministrazione di notificare il ricorso mediante il rito telematico - e, quindi, in modalità diversa da quella scelta dal ricorrente, che aveva preferito introdurre il giudizio in modalità cartacea - risulta assolutamente legittima. Ciò in considerazione del fatto che la stessa è intervenuta in epoca in cui era pienamente operativo il Ptt.
Nell’attesa di un intervento normativo chiarificatore e degli ulteriori sviluppi giurisprudenziali, va evidenziato che se il ricorso è notificato tramite Pec, la scelta dell’utilizzo del Sigit per la costituzione in giudizio vincola il ricorrente ma anche, in base all’articolo 10, comma 3, del Dm 163/2013, la parte resistente.
Ctr Abruzzo, sentenza 618/01/2018