Valore catastale, cessione costosa
Nella cessione agevolata ai soci, la minusvalenza è deducibile solo se il corrispettivo contabilizzato in bilancio non è inferiore al valore normale del bene. Nessuna deduzione, invece, qualora il prezzo sia pari al valore catastale. Lo precisa l'agenzia delle Entrate nella risoluzione 101/E di ieri, le cui conclusioni appaiono in contrasto con quanto indicato nella circolare 37/E dello scorso anno. Qualora la cessione sia stata effettuata al valore normale, chiarisce ancora la risoluzione, la deduzione della minusvalenza è legittima e non censurabile in chiave antielusiva.
Prosegue la pubblicazione di risposte ad interpelli riguardanti operazioni di cessione e assegnazione agevolata. Con la risoluzione 101/E, le Entrate affrontano il caso di una società che, in applicazione della legge 208/2015, ha ceduto ai soci taluni beni immobili per un corrispettivo pari al relativo valore di mercato attestato da una perizia di stima. La cessione ha generato una minusvalenza contabile che la società intende dedurre nella determinazione del reddito ai fini Ires e Irap. L'istante chiede inoltre se l'operazione, che ha comportato l'impiego delle somme incassate per rimborsare un prestito obbligazionario, sia censurabile in forza dell'articolo 10-bis della legge 212/2000 (abuso del diritto).
La risoluzione ripercorre il regime fiscale della cessione agevolata, con particolare riferimento al caso in cui emerga una minusvalenza contabile. L'Agenzia, dopo aver ricordato che il corrispettivo di cessione assume rilevanza solo se non è inferiore al valore normale del bene o al suo valore catastale, afferma – in modo del tutto innovativo rispetto a precedenti pronunce e a nostro avviso non condivisibile – che l'utilizzo del valore catastale è consentito solo qualora la cessione generi una plusvalenza. La cessione al valore catastale, dunque, rende indeducibile la minusvalenza contabilizzata. La risoluzione richiama quanto affermato nella circolare 37/E/2016 in relazione ai componenti negativi derivanti dalla assegnazione (e non dalla cessione) di beni merce e cioè che la deducibilità è permessa solo se il corrispettivo non scende sotto al valore normale. Questa istruzione, peraltro, era all'epoca stata limitata alle sole assegnazioni (operazioni per le quali la rilevanza del valore normale per i beni merce è tassativamente stabilita dalla legge: articolo 85, comma 2, Tuir); la stessa circolare, infatti, evidenziava tra le differenze tra cessione e assegnazione proprio la possibilità, nelle cessioni, di dedurre le minusvalenze, precisando che il corrispettivo non poteva essere inferiore al valore normale o catastale dei beni ceduti. Dalla lettura della risoluzione la deduzione pare invece ammessa ai fini dell'Irap per il principio di presa diretta dal bilancio.