Variazione in aumento per le quote dei beni non strumentali
Il nuovo Oic 16 apporta importanti modifiche in tema “immobili patrimonio” i quali non solo cambiano denominazione, da “fabbricati civili” a “fabbricati non strumentali”, ma come ogni altra immobilizzazione potranno essere ammortizzati. Tale ultima previsione, però, sarà rilevante solo ai fini civilistici in quanto il decreto Milleproroghe (Dl 244/2016) non ha modificato l’articolo 102 del Tuir.
L’Oic, nell’allineare i vari principi contabili alle direttive del cosiddetto decreto bilanci (Dlgs 139/2015), in tema immobilizzazioni materiali ha previsto da un lato una semplificazione nella distinzione dei fabbricati che rientrano in tale categoria di beni e dall’altro una novità circa la possibilità di applicare l’ammortamento ad ogni tipologia di immobile presente in tale voce di bilancio senza alcuna distinzione di specie.
In merito al primo punto, dai bilanci d’esercizio 2016 si potranno distinguere esclusivamente i fabbricati strumentali all’attività della società da quelli non strumentali, cioè tutti gli immobili di proprietà dell’impresa non legati alla produzione o commercializzazione di beni e/o servizi. In altri termini rientreranno in quest’ultima categoria quei fabbricati che rappresentano un mero investimento o sono detenuti per obblighi statutari o di legge o rappresentano attività accessorie ai beni strumentali in senso stretto.
A differenza della versione 2014 il nuovo principio contabile prevede che «tutti i cespiti» siano ammortizzati, esclusi terreni e opere d’arte che non esauriscono la loro utilità nel tempo. Relativamente ai fabbricati non strumentali è prevista un’eccezione solo per quelli che rappresentano degli investimenti di mezzi finanziari, i quali non saranno soggetti alle procedure di ammortamento nel caso in cui il “valore residuo” risulti pari o superiore al “valore netto contabile”, in caso contrario saranno ammortizzati applicando i criteri utilizzati per gli altri cespiti.
Tali modifiche se per un verso allineano i principi contabili italiani a quelli internazionali Ias, per l’altro creano un ulteriore divario con quelle che sono le disposizioni del Tuir sulla deducibilità dei costi. La normativa fiscale, anche se con l’articolo 13-bis del Dl 244/2016 ha cercato di adeguarsi alle novità apportate dal decreto bilanci, nulla ha modificato circa l’impossibilità di ammortizzare gli immobili non strumentali. Infatti, l’articolo 102 del Tuir continua a prevedere che sono deducibili «le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali» quindi, indirettamente, considera indeducibili quelle relative ai beni non strumentali. Ciò comporterà la necessità di rilevare una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi in modo da neutralizzare il costo dedotto nel conto economico della società, generando un “nuovo” doppio binario tra normativa fiscale e civilistica contrariamente a quelle che erano le intenzioni del legislatore che ha redatto il decreto Milleproroghe.
Alla luce di quanto sopra i fabbricati non strumentali continueranno a concorrere alla formazione del reddito di impresa secondo le disposizioni sin ora applicate, vale a dire secondo le risultanze catastali.