Imposte

Vending machine: niente obblighi telematici in presenza di regime Iva speciale

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di Michele Brusaterra


Nessun obbligo di memorizzazione automatica e trasmissione telematica dei corrispettivi, per i distributori automatici che forniscono beni e servizi soggetti a regimi Iva speciali.

Proprio in merito all'obbligo di memorizzazione e invio dei dati delle vendite effettuate dai distributori automatici, l'agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 44 del 5 aprile scorso, ha avuto modo di chiarire i comportamenti da tenere qualora determinati distributori forniscano beni e/o servizi soggetti a Iva con il metodo ordinario e beni e/o servizi soggetti a regimi Iva speciali, precisando che, per queste ultime cessioni, non sussistono obblighi di memorizzazione automatica e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Più precisamente, viene chiesto dal contribuente se oggetto della trasmissione prevista dall'articolo 2, comma 2, del Dlgs 127/2015 sia il complesso dei corrispettivi derivanti da tutte le vendite effettuate, quindi sia quelle a cui si applica il regime Iva ordinario sia quelle a cui si applicano regimi Iva speciali, e se tale trasmissione debba avvenire distinguendo la specifica tipologia di prodotti, in virtù del differente trattamento Iva.

Ricordando, dapprima, che la memorizzazione automatica e la trasmissione telematica dei corrispettivi èobbligatoria, dal 1° aprile 2017, «per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici» e, ancora, che «con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate possono essere stabiliti termini differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici»; con la risoluzione viene, inoltre, evidenziato che il comma 5 dell'articolo 2, del Dlgs 127 dispone che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, da parte dei distributori automatici, sostituiscono l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi attraverso scontrino o ricevuta fiscale, pur rimanendo l'obbligo, naturalmente, di emissione della fattura qualora essa sia richiesta dal cliente.

Sul fronte delle esclusioni: non soggiacciono agli obblighi telematici in commento i distributori che non risultano essere automatici e quelli che fungono da «mero strumento di pagamento di un bene/servizio», che, in realtà, sarà poi reso in altro modo o tempo, come, ad esempio, nel caso dei pedaggi autostradali. Sono altresì esclusi, dagli obblighi in commento, i distributori che erogano solamente una certificazione fiscale del servizio fornito come, per esempio, nel caso dei biglietti di trasporto e di sosta.

Non solo, è altresì necessario che la cessione, che viene eseguita attraverso il distributore automatico, dia luogo a un corrispettivo rilevante ai fini Iva, imputabile in capo al soggetto che la effettua. Pertanto, nel caso in cui l'imposta sulla cessione che viene fornita tramite il distributore automatico risulti già assolta in una fase precedente, le disposizioni sulla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi non trovano applicazione e ciò avviene, per esempio, per le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per le ricariche telefoniche e per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonché per la vendita dei biglietti delle lotterie istantanee.

Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione “Circolari 24” del Quotidiano del Fisco

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