Adempimenti

Vending machine solo con periferica di pagamento

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di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce

Senza periferica di pagamento non si è in presenza di una vending machine: il distributore non va perciò censito mentre i dati dei corrispettivi telematici non vanno trasmessi direttamente dalla macchina. Con la risposta ad interpello n. 413/E pubblicata ieri l'agenzia delle Entrate ripercorre la disciplina applicabile ai distributori automatici, ricordando come una macchina è qualificabile quale distributore automatico solamente in compresenza di tre elementi: uno o più sistemi di pagamento, un processore e una memoria capaci di processare i dati delle transazioni e memorizzarli, ed un erogatore di beni e/o di servizi.

L'istanza è stata proposta da un rivenditore autorizzato di distributori posizionati in comodato d'uso all'interno di palestre e centri fitness. Per prelevare i beni, il cliente non effettua alcun pagamento diretto perché il distributore non è dotato delle apposite periferiche. Il cliente deve invece sottoscrivere piani di ricarica o abbonamenti, acquistabili direttamente alla reception della palestra, la quale, incassate le somme per conto del rivenditore, comunica al cliente che la ricevuta di pagamento gli verrà recapitata per posta elettronica dal rivenditore.

L'istante verifica giornalmente le transazioni e ne annota il totale nel registro dei corrispettivi. A fine mese comunica a ciascuna palestra sia l'importo che dovranno bonificargli, pari agli incassi effettuati per suo conto, sia quanto dovranno fatturare nei suoi confronti a titolo di provvigione.

L'Agenzia ha ricordato intanto come per vending machine deve intendersi qualsiasi apparecchio che eroga beni e servizi direttamente (cibi e bevande) o indirettamente (gettoni da inserire in altri apparecchi per farli funzionare o ricarica di chiavette, card). Tale apparecchio è costituito almeno da tre componenti hardware, tra loro collegati: uno o più sistemi di pagamento; un sistema elettronico (“sistema master”) di memorizzazione e un erogatore di beni e servizi. Sul presupposto per cui il distributore non accetta pagamenti diretti dei corrispettivi è stata negata la sua qualifica come vending machine. Al momento le somme incassate dalle palestre risultano inoltre correttamente documentate mediante l'emissione di ricevute inviate all'indirizzo di posta elettronica dei clienti a prescindere dagli obblighi di censimento, di memorizzazione e di trasmissione. Tuttavia dal 1° gennaio 2020 il rivenditore sarà chiamato a trasmettere comunque i corrispettivi giornalieri.

La risposta da un lato pare in contrasto con precedenti indicazioni di prassi, ed in particolare con la risoluzione 9/E/2019, che qualificava come vending machine, richiedendone quindi il censimento e la trasmissione automatica dei dati, alcuni sistemi di vendita in cui la consegna del bene non avviene tramite un erogatore di beni e servizi ma, fisicamente, da parte di personale a ciò dedicato e quindi in carenza di uno dei tre elementi richiesti a tal fine. Inoltre l'invio dei corrispettivi telematici dal 1° gennaio 2020, sembra non conciliarsi del tutto con quanto descritto nell'istanza, in quanto mancherebbe la memorizzazione del dato contestualmente all'effettuazione dell'operazione di acquisto.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 413/2019

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