Adempimenti

Vendite su marketplace, dati fornitori da inviare pena l’addebito dell’Iva

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di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce

Utilizzo dei servizi telematici Entratel o Fisconline per trasmettere, anche avvalendosi di intermediari abilitati, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, la comunicazione dei dati relativi alle vendite a distanza di beni realizzate attraverso marketplace. Il primo invio dovrà essere effettuato entro il 31 ottobre 2019 ( si veda quanto anticipato sul Quotidiano del Fisco di ieri ), e comprende il periodo da aprile a luglio 2019; se la piattaforma elettronica tra il 13 febbraio e il 30 aprile 2019 ha ceduto anche tablet, laptop, console da gioco e cellulari, i relativi dati andranno recuperati e trasmessi. Con il provvedimento delle Entrate 660061 del 31 luglio 2019 è stata così data attuazione all’articolo 13 del decreto-legge crescita 34 del 2019 il quale impone ai soggetti che gestiscono i cosiddetti marketplace la trasmissione con cadenza trimestrale di una serie di dati relativi ai fornitori per le annualità 2019 e 2020.

La mancata trasmissione o l’invio di dati incompleti sposta la responsabilità dell’imposta dovuta in capo al soggetto obbligato all’invio della comunicazione, a meno che non sia in grado di dimostrare che la stessa è stata assolta dal fornitore. Il provvedimento, oltre a definire il perimetro soggettivo e oggettivo di operatività dell’adempimento, impone una tempistica decennale di conservazione dei documenti relativi alle vendite a distanza a partire dall’anno in cui l’operazione è stata effettuata.

In via generale, l’obbligo è posto in capo a tutti quegli operatori che, avvalendosi di piattaforme elettroniche, svolgono attività di facilitatori nelle vendite di beni consentendo di mettere in contatto acquirenti e fornitori, che vendono beni tramite marketplace. Sono invece espressamente esclusi coloro che, pur facilitando le vendite, si limitano a realizzare solamente una delle seguenti operazioni: trattamento dei pagamenti; catalogazione o pubblicità di beni; reindirizzamento o trasferimento di acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita beni, senza ulteriori interventi nella cessione.

La comunicazione deve essere perciò trasmessa da tutti i soggetti, anche se non residenti nel territorio dello Stato, che facilitano le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica. Per trasmettere la comunicazione, i soggetti non residenti, quando privi di stabile organizzazione in Italia, sono obbligati ad identificarsi direttamente oppure ad avvalersi di un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato.

Per ciascun fornitore che nel trimestre considerato ha effettuato almeno una vendita tramite marketplace, vanno trasmessi i dati relativi alla denominazione o i suoi dati anagrafici completi, inclusi residenza o domicilio, nonché l’identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite facilitate dall’interfaccia elettronica, il codice identificativo fiscale ove esistente, l’indirizzo di posta elettronica. Vanno inoltre comunicati il numero totale delle unità vendute in Italia e, a scelta del soggetto passivo, l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in euro.

Agenzia delle Entrate, il provvedimento sulle vendite online tramite marketplace

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