Verifica online della cassa integrazione ordinaria utilizzata
Dal 1° novembre sarà più semplice per aziende e intermediari verificare l’utilizzo della cassa integrazione ai fini della proposizione di una nuova domanda di concessione del trattamento ordinario (Cigo).
Con il messaggio 3566/2018 diffuso ieri, l’Inps ha comunicato la realizzazione di un nuovo servizio di consultazione con cui le aziende potranno conoscere se la domanda di Cigo che si apprestano a inoltrare rientra o meno nei limiti di durata individuale (52 settimane nel biennio mobile) e complessiva (24 mesi nel quinquennio) stabiliti dal Dlgs 148/2015 di riordino degli ammortizzatori sociali. Per attivare la consultazione dovranno essere inseriti il numero di matricola aziendale, l’identificativo dell’unità produttiva, la data iniziale del possibile periodo da richiedere e il relativo numero di settimane.
Laddove le aziende riscontrino un disallineamento tra le settimane di Cigo conteggiate dall’Inps e quelle effettivamente fruite, potranno indicare il dato delle settimane utilizzate all’atto di invio dell’istanza di cassa integrazione ordinaria, allegando a quest’ultima un’autocertificazione riepilogativa di quanto effettivamente fruito nei periodi precedenti.
Sul punto ricordiamo che, per la Cigo, il computo dei limiti temporali di concessione del trattamento di integrazione salariale può essere effettuato con riguardo alle singole giornate di sospensione del lavoro: in tal senso si considera usufruita una settimana solo allorché la contrazione dell’attività abbia interessato sei giorni o cinque in caso di settimana corta.
Sempre nel medesimo messaggio l’Inps comunica che dal mese di novembre i datori di lavoro che presentano istanza di Cigo, non dovranno più allegare il file Csv il cui obbligo di trasmissione venne introdotto con la circolare 197/2015. Nel documento l’istituto precisò che la trasmissione del file si rendeva necessaria per effettuare il controllo del limite di utilizzo della cassa, postulato dall’articolo 12, comma 5, del Dlgs 148/2015 (massimo 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile nel semestre precedente). Ora, nel messaggio 3566 l’Inps precisa che le informazioni utili alla verifica verranno reperite dai dati forniti con i flussi uniemens dei 6 mesi precedenti la data di inizio del periodo di Cigo richiesto. L’istituto potrà, comunque, richiedere il file Csv se il limite risulta superato o se i flussi sono incompleti oppure omessi.
A compensazione, tuttavia, dell’alleggerimento delle incombenze, dal 1° novembre, per i datori di lavoro arriva un altro adempimento. Si tratta della necessità di indicare, unitamente alla domanda di Cigo, i nominativi dei lavoratori beneficiari. L’elenco potrà essere predisposto sia in formato Xml che Csv. L’Inps, nel ricordare che il mancato invio dell’elenco dei beneficiari blocca la trasmissione della domanda, concede alle aziende un periodo di 6 mesi per l’adeguamento del software.