Scadenza del 20 agosto, la chance del ravvedimento low cost per chi corregge subito omissioni o errori
Per chi non verserà nulla il ravvedimento andrà effettuato avendo a riferimento la prima scadenza del 20 luglio 2020
Per chi non verserà nulla entro la prossima scadenza del 20 agosto il ravvedimento andrà effettuato avendo a riferimento la prima scadenza del 20 luglio 2020. I versamenti carenti saranno, invece, eventualmente sanzionati solo sulla differenza tra quanto effettivamente dovuto (comprensivo della maggiorazione dello 0,40%) e quanto effettivamente versato. Sono queste le regole base che si dovranno applicare qualora non si fosse in grado di rispettare la scadenza del 20 agosto.
L’omesso versamento
In caso di omesso o tardivo versamento, come noto, la sanzione base sulla quale applicare la riduzione da ravvedimento operoso è del 15% se il versamento viene effettuato entro 90 giorni dalla scadenza e sale al 30% oltre il termine. Se il soggetto si ravvede entro 15 giorni dovrà versare una sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorni di ritardo fino al 15°(ravvedimento sprint). In caso di ravvedimento effettuato oltre tale termine ed entro 30 giorni dalla scadenza la sanzione dovuta è dell’1,5% (ravvedimento breve). Scavallati tali termini ed entro 90 dalla scadenza la regolarizzazione spontanea comporta invece il versamento di una sanzione dell’1,67 per cento. Laddove il contribuente non abbia versato alcun importo, né entro il 20 luglio né entro 20 agosto, il termine cui fare riferimento per il calcolo delle somme dovute è, come detto, la data della prima scadenza (20 luglio scorso).
L'agenzia delle Entrate ha, infatti, chiarito questo importante principio escludendo di fatto per i citati soggetti la possibilità di applicare il cosiddetto ravvedimento sprint e quello breve. Tali contribuenti potranno, quindi, regolarizzare la propria posizione versando entro il 18 ottobre (90 giorni dal 20 luglio) la sanzione dell'1,67 per cento. Tale maggiorazione andrà applicata sull'importo dell'imposta dovuta al netto della maggiorazione dello 0,40 per cento. Cosi ad esempio in caso il mancato versamento di imposte per 1.000 euro potrà essere regolarizzato versando entro il 18 ottobre, oltre agli interessi moratori per il periodo di ritardo, la sanzione di 16,70 euro.
Il versamento carente
La situazione è invece diversa per coloro che hanno effettuato, tra il 21 luglio e il 20 agosto, un versamento seppur parziale. Tali soggetti possono infatti avvalersi, in caso di regolarizzazione spontanea, sia del ravvedimento sprint (entro 15 giorni e dunque entro il 4 settembre) che del ravvedimento breve (entro 30 giorni e dunque entro il 20 settembre). Verificandosi tale ipotesi il contribuente deve provvedere a versare la differenza tra l’importo dovuto entro la scadenza (comprensivo della maggiorazione dello 0,40%) e quanto effettivamente versato nei termini.
Così ad esempio qualora il contribuente abbia versato entro il 20 agosto la somma di euro 400 a fronte di 1.004 dovuti (1.000 + 0,40%) lo stesso potrà regolarizzare la propria posizione versando la differenza di 604 euro, assieme agli interessi moratori per il periodo di ritardo, e la sanzione: dello 0,1% per ogni giorno di ritardo fino al 4 settembre; dell'1,5% in caso di ravvedimento effettuato entro il 20 settembre e dell'1,67% oltre il citato termine ed entro il 30 novembre 2021 (termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel quale è stata commessa la violazione).