Controlli automatizzati, il versamento tardivo non fa perdere la rateazione
Le risposte a interpello 259 e 260: recupero entro il 16 settembre per evitare la decadenza dalla dilazione
Il versamento tardivo di una rata dell’imposta dovuta per i controlli automatizzati non comporta la decadenza dalla dilazione. Lo ha chiarito l’agenzia delle Entrate con le risposte 259 e 260 a due interpelli aventi ad oggetto un caso simile.
La fattispecie descritta era la seguente: a seguito del controllo automatizzato sulla dichiarazione, l’agenzia delle Entrate aveva accertato un maggior reddito in capo a due contribuenti e aveva notificato a ciascuno una apposita comunicazione. Riconoscendo come dovute le somme contestate, entrambi i contribuenti avevano chiesto e ottenuto la dilazione ai sensi dell’articolo 3-bis del Dlgs 462/1997. Tuttavia, per mancanza di disponibilità finanziaria, ciascuno non aveva eseguito il versamento di due rate.
In particolare, nel caso descritto nella risposta 259, non erano state versate le rate previste in scadenza il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2020; nel caso della risposta 260, le rate non versate erano quelle del 31 dicembre 2019 e 31 marzo 2020.
In materia di rateizzazione, l’articolo 15-ter del Dpr 602/1973 prevede la decadenza dal piano di dilazione quando una rata (diversa dalla prima) non sia versata entro il termine di scadenza previsto per la rata successiva.
Alla luce di quanto prescritto da questa norma, per evitare la decadenza dalla dilazione, nel caso dell’interpello 259, la rata non pagata al 31 gennaio avrebbe dovuto essere pagata entro il 30 aprile; mentre nel caso dell’interpello 260, la rata del 31 dicembre avrebbe dovuto essere pagata entro il 31 marzo.
Sul punto gli istanti ricordano che l’articolo 144 del decreto Rilancio (Dl 34/2020) ha previsto che i versamenti derivanti da controlli formali, anche se oggetto di rateizzazione, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 possono essere eseguiti entro il 16 settembre 2020.
Venivano, quindi, presentate le istanze di interpello per chiedere se anche le prime due rate, la cui scadenza originaria era prevista al di fuori dell’intervallo prescritto dalla norma, potessero beneficiare del differimento al 16 settembre ed evitare così la decadenza dalla rateizzazione. In sostanza, si chiedeva se la rata non pagata potesse beneficiare di un “doppio slittamento”: il primo, quello previsto dall’articolo 15-ter del Dpr 602/1973 che avrebbe consentito di non decadere dalla rateizzazione effettuando il versamento prima della scadenza della seconda rata e il secondo, quello appunto previsto dal Dl Rilancio, che differisce il pagamento della seconda rata al 16 settembre.
L’agenzia delle Entrate, in entrambe le risposte, conferma che la soluzione prospettata dai contribuenti appare condivisibile; entrambi i contribuenti potevano quindi versare la prima delle due rate scadute (quella del 31 gennaio nella risposta 259 e quella del 31 dicembre 2019 nella risposta 260) entro il 16 settembre senza incorrere in decadenza.
Tuttavia, ricorda l’ufficio, tali rate non possono beneficare della remissione in bonis prevista dal Dl Rilancio che riguarda solo i versamenti che ricadono nell’intervallo previsto dalla norma, ma restano degli omessi versamenti per i quali occorre sanare la violazione effettuando il versamento comprensivo degli interessi e della sanzione in misura ridotta, avvalendosi del ravvedimento operoso, entro il 16 settembre. Trattandosi di omesso versamento, la sanzione che si applica è quella pari al 30%, ridotta ad 1/8; gli interessi vanno calcolati con il tasso legale che, per il 2020 è pari allo 0,05 per cento.
Le rate che, invece, beneficiano del differimento possono essere versate entro il 16 settembre in un’unica soluzione o in quattro rate di pari importo (o forse in anche in parte nel 2021, come dal decreto Agosto).