Imposte

Verso il saldo Imu: come recuperare le somme versate in eccesso

Dall’Imu dei coniugi sulla doppia abitazione alle aliquote ritoccate dal Comune in corso d’anno: tutti i casi da gestire con il pagamento entro il 16 dicembre

di Giuseppe Debenedetto


In attesa della scadenza del 16 dicembre per il saldo Imu 2022, i contribuenti sono alle prese con i calcoli dell’importo dovuto ma anche con l’esigenza di recuperare eventuali somme versate in eccesso a giugno di quest’anno.
Occorre premettere che il sistema di pagamento della nuova Imu (in vigore dal 2020) è rimasto invariato ed è caratterizzato da due rate scadenti la prima il 16 giugno (acconto) e la seconda il 16 dicembre (saldo), non derogabili dai Comuni. Il versamento va effettuato sempre attraverso l’utilizzo del modello F24 oppure con l’apposito bollettino postale centralizzato (in caso di immobili situati nello stesso comune).
È cambiato invece il meccanismo di calcolo delle rate, che per l’acconto è pari all’imposta «dovuta per il primo semestre» applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente, mentre per il saldo si dovrà effettuare il conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dall’apposito prospetto pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze alla data del 28 ottobre. Fino al 2019 l’acconto era pari alla metà dell’imposta dovuta per l’anno in corso (articolo 9 comma 3 Dlgs 23/2011), per cui in caso di acquisto di immobile il 10 aprile, l’acconto si calcolava nella misura del 50% di 9/12 (dal 2020 si calcola invece in 3/12).

Imu dei coniugi

Tra i casi più diffusi di versamento dell’acconto 2022 in eccesso rientrano le doppie abitazioni dei coniugi, che dopo la recente sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022 possono usufruire dell’esonero previsto per l’abitazione principale, altrimenti sarebbero discriminate le coppie sposate o unite civilmente rispetto ai conviventi di fatto. Attenzione però, perché non è sufficiente la residenza anagrafica ma occorre anche il requisito della dimora abituale, generalmente dimostrabile con i consumi dei servizi a rete e quindi con le bollette di luce, acqua e gas (che dovranno essere conservate in caso di eventuale accertamento del Comune). Pertanto, se si tratta di una residenza “fittizia”, cioè limitata ad alcuni periodi dell’anno, il contribuente non potrà usufruire dell’esonero dall’imposta, ma dovrà pagare l’Imu come seconda casa. Ebbene, in sede di acconto 2022 non era possibile usufruire della doppia esenzione, considerato che l’articolo 5-decies del Dl 146/2021 (ora travolto dalla decisione della Consulta) dava la possibilità di scegliere solo una delle due abitazioni da esonerare.

L’importo versato in eccesso a giugno potrà essere quindi recuperato in sede di saldo 2022, sempreché ci sia la possibilità di compensare l’imposta per la presenza di altri immobili (altrimenti si dovrà portare l’importo a credito nel 2023 o chiedere il rimborso). Il contribuente dovrà comunque avere l’accortezza di segnalare al Comune l’erronea indicazione del codice tributo “3912” (abitazione principale) di quanto pagato in occasione dell’acconto, dirottando gli importi sul codice “3918” (altri fabbricati).

Le aliquote modificate

Si potrebbe inoltre verificare il caso di pagamento di acconto effettuato con un’aliquota superiore a quella invece determinata dall’Ente e pubblicata sul sito del Dipartimento delle Finanze alla data del 28 ottobre 2022. Come abbiamo evidenziato il calcolo dell’acconto 2022 viene effettuato sulla base delle aliquote del 2021, mentre le aliquote del 2022 vanno utilizzate per effettuare il calcolo dell’imposta dovuta per l’intero anno, detraendo quanto già versato in acconto entro il 16 giugno (la differenza è il saldo 2022 che dovrà essere versato entro il 16 dicembre 2022).

Le altre situazioni

In sede di saldo potranno essere regolarizzate altre situazioni, come quella del possesso iniziato o cessato in corso d’anno, considerando la frazionabilità in mesi dell’imposta, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni. Oppure nel caso in cui sia stata applicata la riduzione del 50%, anziché del 62,5%, per i residenti all’estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia.

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