Adempimenti

Vertici della fondazione non obbligati al quadro RW

di Flavio Paccagnella e Antonio Tomassini

I titolari di funzioni di direzione e amministrazione di una fondazione non sono tenuti alla compilazione del quadro RW in riferimento alle attività estere di proprietà della fondazione.

È quanto affermato dall’agenzia delle Entrate (risoluzione n. 53/E pubblicata ieri) in risposta ad una richiesta di interpello avanzata da parte del presidente del consiglio di amministrazione e dal direttore generale di una fondazione, in merito alla nozione di «titolare effettivo» valida ai fini del monitoraggio fiscale. In linea generale sono tenuti a dichiarare le attività estere in RW non solo i formali possessori degli asset, ma anche coloro che si qualificano come «titolari effettivi dell’investimento».

La nozione di titolare effettivo valida ai fini antiriciclaggio è stata estesa, per effetto decreto legislativo 90/2017, ad un’ampia platea di soggetti, fino a ricomprendere anche «i titolari di funzioni di direzione e amministrazione» delle persone giuridiche private quali le fondazioni (articolo 20, comma 5, lettera c) del citato decreto).

Gli istanti chiedevano, pertanto, se tale ampliamento fosse da ritenersi operante anche ai fini della disciplina sul monitoraggio fiscale, la quale, pur recependo le definizioni contenute in tema di antiriciclaggio per effetto di un rinvio formale, dovrebbe essere fondata sulla diversa ratio di monitorare i beni nella disponibilità del contribuente potenzialmente capaci di produrre redditi.

Nel caso di specie, l’agenzia delle Entrate esclude l’obbligo di monitoraggio fiscale per direttori e amministratori in quanto si tratterebbe di soggetti che esercitano un mero potere dispositivo in esecuzione di un mandato per conto del soggetto intestatario.

La risposta dall’agenzia delle Entrate è interessante in quanto affermaespressamente la necessità che la definizione di titolare effettivo contenuta nella normativa antiriciclaggio sia opportunamente “adattata” in considerazione delle finalità del monitoraggio fiscale.

Tale posizione sembra in linea con quanto già sostenuto in passato su queste colonne, ed in linea con il position paper di Step del 12 febbraio 2019, in relazione alla nozione di titolare effettivo del trust, anch’essa oggetto di modifiche da parte del Dlgs 90/2017, ed ampliata fino a considerare soggetti che non hanno il “controllo” sugli asset vincolati. In altre parole in questi casi una opportuna interpretazione adeguatrice della nozione di titolare effettivo ai fini del monitoraggio fiscale deve portare ad escludere, a meno di non pervenire ad esiti contrari alla volontà del legislatore ed al sistema tributario, coloro i quali non vantano un “possesso” (in senso “economico”) sugli asset.

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