Dl Rilancio, via libera alla cessione dei bonus legati all’emergenza coronavirus
Nel testo del Governo la possibilità di trasferire sei tipi di crediti anche alle banche fino al 31 dicembre 2021
Via libera alla cessione di sei crediti d’imposta introdotti per far fronte all’emergenza coronavirus. La norma è «sperimentale», come si legge nella relazione illustrativa (davvero telegrafica, peraltro). E, comunque, mancano ancora molti dettagli applicativi, affidati a un provvedimento del direttore delle Entrate. Il potenziale, però, è notevole.
Non è azzardato ipotizzare una circolazione di crediti d’imposta per diverse centinaia di milioni di euro, viste le spese su cui sono applicabili le agevolazioni. La norma riguarda, infatti:
● il tax credit per i negozi locati, previsto dal decreto “cura Italia” (articolo 65 del Dl 18/2020) per il mese di marzo;
● il tax credit per la locazione di immobili a uso non abitativo, previsto dallo stesso decreto Rilancio;
● il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro, sempre previsto dal Dl Rilancio;
● il credito d’imposta per l’adeguamento degli abmbienti di lavoro, ancora nel Dl Rilancio;
● il credito d’imposta per i servizi turistico-ricettivi, sempre nello stesso decreto;
● il superbonus del 110% per i lavori di efficientamento energetico, sismabonus, fotovoltico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, ancora nel menu dello stesso decreto.
Si prevede, in pratica, che i beneficiari di questi crediti d’imposta - anziché utilizzarli direttamente - potranno cederli ad altri. Anche solo in parte e anche a banche e intermediari finanziari. La cessione potrà avvenire dall’entrata in vigore del decreto Rilancio al 31 dicembre 2021. Si tratterà tecnicamente di una opzione che dovrà essere esercitata in via telematica.
La cessione potrebbe consentire anche ai soggetti più colpiti dalla crisi economica di sfruttare a pieno le agevolazioni, anche se sarà fondamentale arrivare a una rapida attuazione, dato che il beneficiario deve comunque sostenere le spese in prima battuta, ad esempio per l’adeguamento dei locali. Molto interessante la possibilità di trasferire il credito alle banche: un punto sul quale, negli anni scorsi, c’erano sempre state resistenze insormontabili da parte della Ragioneria generale dello Stato (ad esempio in tema di ecobonus, la possibilità è limitata - ad oggi e salvo il Dl Rilancio - ai soli contribuenti incapienti).
La norma prevede che chi riceve il credito d’imposta (cessionario) potrà usare il credito ceduto anche in compensazione orizzontale, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non usata in un anno può essere usata negli anni successivi, ma non può essere chiesta a rimborso. Inoltre, non si applicano i limiti alle compensazioni previste dall’articolo 34 della legge 388/2000 e dal comma 53 della Finanziaira 2008 (legge 244/2007).
Viene anche precisato che la cessione del credito non pregiudica i poteri di controllo del Fisco nei confronti del primo beneficiario, così come i poteri di accertamento e sanzione. Di contro, i cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.