Via libera alla cessione del credito ai familiari o ad altre società
Cessione possibile ai soggetti incapienti ma proprietari dell’immobile che è abitazione principale
I crediti di imposta derivanti dal sismabonus e dagli altri bonus casa, ammessi a fruire di questa possibilità, potranno essere ceduti a qualunque soggetto senza che operino distinzioni o requisiti specifici. È questo uno dei chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate nel corso dello «Speciale Telefisco - Superbonus 110%». Non si applicano, dunque, le limitazioni descritte nelle circolari numero 11/2018 e numero 7/2018 in merito all’individuazione dei soggetti cessionari, considerato che l’articolo 121 del Dl 34/2010 (Dl Rilancio) consente espressamente la cessione del credito d’imposta, corrispondente alla detrazione spettante, nei confronti «di altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari», senza che risulti necessario verificare il collegamento del cessionario con il rapporto che ha dato origine alla detrazione. Via libera, quindi, alla cessione del credito ai familiari ma anche ad altre società non collegate a quella che beneficia della detrazione.
Un altro chiarimento delle Entrate riguarda, invece, non i cessionari del credito ma l’ambito dei possibili “cedenti”. Nelle scorse settimane, infatti, il passaggio della circolare 24/2020, nel quale si afferma che il superbonus non spetta ai soggetti privi di redditi imponibili (che non possono dunque esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito), aveva generato qualche dubbio interpretativo riferito al caso della persona fisica proprietaria di un immobile adibito ad abitazione principale e senza redditi. L’agenzia delle Entrate nel corso dello Speciale Telefisco ha chiarito che per poter usufruire del superbonus e, conseguentemente, poter optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, è sufficiente essere “astrattamente” titolare della detrazione. Non rileva dunque che, nel caso in esame, il reddito (pari alla rendita catastale) derivante dal possesso dell’immobile adibito ad abitazione principale concorra alla formazione del reddito complessivo, salvo essere integralmente escluso da tassazione per effetto della deduzione di cui all’articolo 10 del Tuir.
L’ultimo chiarimento riguarda, invece, l’ambito oggettivo di applicazione delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione dei crediti. Se per gli interventi ammessi al superbonus il riferimento normativo è alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per gli altri interventi elencati nel comma 2, dell’articolo 121, del Dl Rilancio, la possibilità di scegliere lo sconto in fattura o la cessione del credito riguarda le spese sostenute in tutto il 2020 e nel 2021. L’Agenzia, interpellata con riferimento ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio e/o di bonus facciate che ha generato il sostenimento di spese nel gennaio 2020, risponde positivamente ribadendo, di fatto, il contenuto letterale della norma e chiarendo che possono essere oggetto di cessione i crediti derivanti da questi interventi, anche con riferimento alle spese sostenute nei primi mesi del 2020.
Resta da comprendere, invece, il passaggio in cui l’agenzia delle Entrate precisa che analoga possibilità è concessa anche con riferimento all’opzione per lo sconto in fattura. Tale conclusione, pur coerente con il dato letterale della norma, presenta alcune incertezze sul lato pratico. Non è, infatti, chiaro come sia possibile optare per lo sconto in fattura con riferimento a spese che in quanto “sostenute” nei primi mesi del 2020 presumibilmente sono state già fatturate e pagate al fornitore.