Controlli e liti

Nel processo tributario l’opzione videoudienza

Fatto salvo lo schema messo a punto per la videoudienza da remoto nella fase dell’emergenza epidemiologica

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di Ivan Cimmarusti

La videoudienza nel processo tributario diventa la regola. Le intenzioni del Dipartimento finanze del Mef passano al vaglio del Plenum del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (Cpgt), che oggi si riunisce per valutare la nuova bozza di decreto con cui è disciplinato il regime ordinario del contraddittorio telematico. La base normativa sono l’articolo 16, comma 4, del Dl 119/2028 e il cosiddetto Dl Rilancio.

Come già annunciato sul Sole 24 Ore del 17 giugno, con la chiusura dello stato emergenziale al 30 giugno, il Mef ha fatto marcia indietro sulla videoudienza da remoto per far fronte al rischio contagio da Covid-19. Tuttavia, precisa un documento congiunto della Direzione giustizia tributaria e della Direzione sistema informativo fiscalità, «le scriventi direzioni ritengono che lo schema di decreto emergenziale possa essere riproposto come decreto “a regime” ai sensi dell’articolo 16, comma 4, Dl 119/2018».

La partecipazione all’udienza, dunque, avviene a distanza mediante un collegamento audiovisivo da remoto «con modalità tali - si legge nella bozza - da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone collegate e la possibilità di udire quanto viene detto, a garanzia della partecipazione e del contraddittorio». Si conferma l’applicativo di comunicazione Skype for Business. Si prevede che la decisione del presidente di svolgere la videoudienza sia comunicata alle parti a mezzo pec.

Prima dell’udienza la segreteria della Commissione invia una mail ordinaria, all’indirizzo previamente comunicato dalla parte, contenente il link di collegamento da remoto per la partecipazione alla videoudienza. In caso di mancato funzionamento del collegamento, il presidente sospende l’udienza e rinvia la videoudienza disponendo che sia data comunicazione alle parti. Il verbale di udienza, redatto come documento informatico, è sottoscritto digitalmente dal presidente e dal segretario. Qualora non fosse possibile apporre la sottoscrizione digitale, il segretario fa copia informatica del verbale sottoscritto con firma autografa e lo inserisce nel fascicolo informatico d’ufficio, dopo aver apposto la propria firma digitale. Si attende, dunque, il parere del Cpgt. Seguiranno quelli dell’Agenzia per l’Italia digitale e del Garante per la protezione dei dati personali.

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