Imposte

Vincoli costi-ricavi senza tolleranza

di Gabriele Sepio

Qualche novità anche per le misure fiscali in parte rivisitate rispetto alla versione del correttivo approvata in via preliminare dal Consiglio dei ministri. Alcune integrazioni non adottate potrebbero però trovare spazio in successivi interventi normativi.

Viene ripristinata, per le organizzazioni di volontariato, l’esenzione dall’imposta di registro per gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento dell’attività, che era prevista fino al 31 dicembre 2017 dall’articolo 8 della legge 266/1991. L’esenzione sarà reintrodotta a seguito della pubblicazione del decreto correttivo in Gazzetta Ufficiale. Attenzione, quindi, agli atti stipulati tra il 1° gennaio 2018 e l’entrata in vigore del decreto ai quali si applicherà l’imposta di registro in misura fissa, salvo che per gli adeguamenti (comunque esenti per tutti gli enti che entreranno nel terzo settore) e i contratti posti in essere dall’ente (soggetti all’imposizione in misura proporzionale).

Con riferimento al regime fiscale degli enti del terzo settore salta l’inserimento della soglia del 10% che avrebbe consentito maggiore tolleranza anche in presenza di scostamenti lievi nel rapporto tra costi e ricavi ai fini del mantenimento dello status di ente non commerciale.

La perdita del predetto status fa scattare l’applicazione dei meccanismi di tassazione ordinaria previsti per il reddito d’impresa a far tempo, come precisato nel correttivo, dal medesimo periodo di imposta in cui si verifica tale presupposto. Viene meno, rispetto alla versione adottata in via preliminare, anche la proposta di reinserire gli enti associativi assistenziali all’interno dell’articolo 148 Tuir, con impossibilità di beneficiare della decommercializzazione delle prestazioni rese agli iscritti a fronte di corrispettivi specifici.

Sul fronte della finanza sociale viene eliminato il richiamo al decreto attuativo inizialmente previsto per l’operatività delle piattaforme di social lending, che potranno, dunque, già operare a far tempo dall’entrata in vigore del correttivo. Per i titoli di solidarietà invece occorrerà attendere ancora, dal momento che il correttivo subordina il via libera degli strumenti di finanza sociale all’autorizzazione della Commissione europea e alla emanazione di uno specifico decreto attuativo. Espunta anche la proposta di estendere i titoli alle imprese sociali e alle cooperative sociali.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©