Violazioni antitrust anche su contratti antecedenti la verifica
L’accertamento della violazione della disciplina antitrust travolge anche tutti i contratti conclusi in precedenza. A patto che siano stati stipulati in una data successiva a quella dell’intesa anticoncorrenziale. Lo chiarisce il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione al termine dell’ordinanza n. 29810 della Prima sezione civile depositata ieri.
La Cassazione ha cosi accolto i motivi di ricorso presentati dal sottoscrittore di un contratto di fideiussione conforme, all’epoca della sottoscrizione, allo schema predisposto dall’Abi e giudicato poi parzialmente in contrasto, dopo intervento della Banca d’Italia, con la disciplina antitrust. Il giudice di merito aveva respinto le richieste avanzate perchè aveva ritenuto il provvedimento della Banca d’Italia aveva un contenuto regolamentare e, pertanto, non poteva essere applicata ai contratti applicata in una data anteriore alla sua emanazione.
La Corte ricorda innanzitutto il precedente del 2005 delle Sezioni unite, sentenza n. 2207, con la quale si sottolineava come la legge antitrust, n. 287/90, detta misure a tutela della libertà di concorrenza, che hanno come destinatari non soli gli imprenditori, ma anche i consumatori, che vedono eluso il loro diritto a una scelta effettiva tra prodotti in competizione tra loro anche quanto a condizioni di acquisto.
Ogni forma di distorsione della competizione di mercato, in qualsiasi forma venga realizzata, allora, rappresenta un comportamento rilevante per l’accertamento della violazione della disciplina antitrust. Nel caso in esame gli accertamenti sono stati svolti da Banca d’Italia, in sede amministrativa, e sono stati seguiti da una specifica prescrizione per la loro rimozione. «In ordine a tali prescrizioni, tuttavia - osserva l’ordinanza -, erra la Corte territoriale a considerarli dati integrativi dell’accertamento di un illecito che solo dalla loro inosservanza possa seguire, essendo invece sufficiente l’avvenuta constatazione di quel comportamento antigiuridico (le intese restrittive) rispetto al piano della legge e dei principi che ne governano la regolazione».
Affermato questo, la Cassazione mette anche in evidenza come dovranno adesso essere i giudici di merito a intervenire nuovamente; non potranno però più escludere la nullità del contratto di fideiussione oggetto di contestazione solo perchè anteriore alla all’indagine dell’Autorità indipendente «poiché se la violazione “a monte” è stata consumata anteriormente alla negoziazione “a valle”, l’illecito anticoncorrenziale consumatosi prima della stipula della fideiussione oggetto della presente controversia non può che travolgere il negozio concluso “ valle” per la violazione dei principi e delle disposizioni regolative della materia».
Del resto, la stessa Cassazione ritenne che fossero rilevanti gli illeciti in corso, anche se prodotti in una data addirittura precedenti alla stessa emanazione della disciplina antitrust.
Cassazione, ordinanza n. 29810/2017