Vittime dell’usura, tutela delimitata
La sospensione della procedura concorsuale, prevista in favore delle vittime dell’usura non si applica alla fase prefallimentare. La Cassazione (sentenza 507), respinge il ricorso di una società contro la sentenza che aveva dichiarato il fallimento proprio e dei soci accomandatari, una decisione che doveva essere considerata nulla, ad avviso dei ricorrenti, perché il tribunale non aveva sospeso la procedura concorsuale, per 300 giorni, come previsto dall’articolo 20 della legge 44/99.
La Corte d’appello di Milano aveva, infatti, respinto il reclamo, ritenendo che la disposizione invocata, pur trovando applicazione nei processi esecutivi di tipo collettivo come il fallimento, non scatta nelle procedure prefallimentari che hanno natura cognitiva e non esecutiva. Ad avviso dei giudici di seconda istanza, per applicare la proroga alle procedure prefallimentari, deve sorgere la necessità di contemperare le esigenze di tutela delle vittime dell’usura con i diritti dei creditori. Una circostanza che, nel caso specifico, non si era verificata. I creditori erano professionisti che chiedevano il pagamento del compenso per l’attività prestata a favore della società, ai quali non era addebitabile alcun delitto di usura o estorsione. Per i ricorrenti, la corte territoriale aveva invece sbagliato ad applicare la legge 44/1999, senza considerare che la sospensione dei termini prevista dalle norme antiusura dovrebbe intervenire prima della sentenza di fallimento.
Secondo la difesa della società, l’inapplicabilità della norma alla fase predibattimentale non sarebbe in linea con un’interpretazione costituzionalmente orientata, tenuto conto che la sentenza di fallimento «spoglia il debitore di tutti i suoi beni come da interpretazione “autentica” del commissario antiracket». La Suprema Corte, conferma la correttezza del verdetto della Corte d’appello. La procedura prefallimentare non ha natura esecutiva, ma cognitiva, prima della dichiarazione di fallimento non può, infatti, dirsi iniziata l’esecuzione collettiva, come prima del pignoramento non è iniziata l’esecuzione individuale. Per questo il procedimento per la dichiarazione di fallimento non è soggetto alla sospensione dei procedimenti esecutivi prevista per le vittime dell’usura e dell’estorsione.
Cassazione, I sezione civile, sentenza 507 dell’11 gennaio 2017