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Volontariato, l’atto costitutivo è senza imposta di registro già nella fase transitoria

La nota 4314/2020 del ministero del Lavoro: niente devoluzione con l’accesso al Terzo settore

Atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato (Odv) esenti da imposta di registro già nella fase transitoria e perdita della qualifica di Onlus senza devoluzione, ma solo se si accede al Terzo settore. Con la nota 4314/2020 pubblicata il 19 maggio proseguono i chiarimenti del ministero del Lavoro sulla disciplina applicabile ad Onlus, Odv e associazioni di promozione sociale (Aps) in vista dell’iscrizione al Registro unico nazionale (Runts).

L’esenzione dall’imposta di registro
Un primo quesito riguarda l’esenzione dall’imposta di registro, prevista all’articolo 82, comma 3 del Dlgs 117/2017, per gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle Odv: è il caso ad esempio delle modifiche statutarie o dei contratti di locazione per gli immobili dove si svolge l’attività, nonché di ogni altro contratto relativo all’organizzazione (la medesima agevolazione in precedenza era contenuta nella legge 266/1991).

In particolare, è stato chiesto se per godere di tale esenzione l’Odv debba attendere necessariamente l’acquisizione della qualifica a seguito di iscrizione nel Runts o nel registro regionale (legge 266/1991), oppure se tale beneficio fiscale possa essere goduto dall’ente, comunque, anche nelle more del perfezionamento dell’iscrizione.

La posizione del ministero appare in linea, peraltro, con la precedente prassi dell’agenzia delle Entrate (circolare 38/2011). Già in passato, infatti, l’amministrazione finanziaria era intervenuta sul tema riconoscendo alle Odv la possibilità di fruire dell’esonero dall’imposta al momento della registrazione dell’atto costitutivo, salvo successiva comunicazione all’Ufficio una volta avvenuta l’ammissione nel registro del volontariato. Questa impostazione è stata peraltro confermata dalla stessa Agenzia con riferimento al nuovo articolo 82 del Dlgs 117/2017 (nota 28 aprile 2020). Stando, dunque, alla riposta fornita dal ministero, all’ente spetta l’esenzione dall’imposta anche prima dell’iscrizione nei registri del volontariato o nel Runts. Solo in caso di mancato perfezionamento dell’iscrizione scatterà il recupero delle imposte non pagate, oltre interessi e sanzioni.

La devoluzione del patrimonio
Nella medesima nota, il ministero fornisce chiarimenti in merito ad un ulteriore quesito sulla fase transitoria di applicazione della riforma. Si chiede, in particolare, se una Aps dotata anche della qualifica di Onlus debba devolvere il patrimonio nel caso in cui intenda dismettere tale qualifica in sede di adeguamento statutario alle nuove disposizioni. La risposta del ministero è negativa e si basa su una lettura coordinata dei commi 8 e 3 dell’articolo 101 del Dlgs 117/2017.

La perdita della qualifica di Onlus a seguito dell’iscrizione nel Runts non determina scioglimento ai fini della devoluzione. E, nel periodo transitorio, l’iscrizione in uno dei registri del non profit (come quello Aps) equivale ad iscrizione al Runts. L’obbligo devolutivo potrebbe scattare in un secondo momento, solo laddove l’ente non soddisfi i requisiti per iscriversi al Runts e, dunque, per mantenere la qualifica di Aps.