Controlli e liti

Voluntary-bis, per le sanzioni chance-riduzioni sull’autoliquidazione

di Carlotta Benigni e Antonio Tomassini

Con la manovra correttiva la voluntary-bis prova a corregegre il tiro. Gli emendamenti dedicati alla voluntary-bis approvati dalla Camera non stravolgono la norma, limitandosi a correggere alcune storture di fondo su obblighi Ivie e Ivafe, credito per imposte estere e sanzioni. E da sole, verosimilmente, non saranno in grado di far decollare la voluntary-bis.

In primo luogo, è prevista la possibilità di ottenere il credito per imposte pagate all’estero sui redditi di lavoro dipendente e autonomo. Il credito d’imposta non sarebbe riconosciuto, stando a una già superabile interpretazione dell’articolo 165, comma 8 del Tuir, in caso di omessa o infedele dichiarazione. Grazie all’emendamento, tale limitazione non si applica nell’ambito della voluntary: pertanto chi ha prodotto redditi di lavoro all’estero senza dichiararli in Italia potrà beneficiare del riconoscimento di quanto già pagato all’estero su tali redditi. Sembra possibile il riconoscimento del credito anche alle VD 1.0 non ancora definite, ma nella sostanza non ve ne sono. Non è prevista invece la possibilità di richiedere il rimborso delle maggiori imposte già pagate (anche se in realtà molti aderenti alla VD 1.0 hanno già proceduto a richiedere il rimborso delle imposte pagate all’estero, e non solo sui redditi da lavoro e autonomo ma anche derivanti da asset finanziari, per violazione del divieto di doppia imposizione internazionale).

Altra modifica è relativa all’esonero, per gli aderenti alla VD-bis, dall’obbligo di presentare la dichiarazione relativa all’Ivie e all’Ivafe sulle attività oggetto di regolarizzazione per l’anno 2016 e per l’eventuale frazione di anno 2017 fino alla data di presentazione dell’istanza. L’esonero era già previsto per le consistenze all’estero da indicare nel quadro RW. Considerando che la liquidazione di Ivie e Ivafe avviene comunque all’interno del quadro RW, si tratta più di una precisazione che di una modifica di sostanza.

Per incentivare l’utilizzo dell’autoliquidazione, vengono introdotte due (cervellotiche) modifiche. Viene previsto che le sanzioni maggiorate previste dall’articolo 5-octies, comma 1, lett. g) si applichino esclusivamente nel caso in cui il contribuente non opti per l’autoliquidazione, ma attenda la liquidazione da parte dell’Ufficio. Nella precedente versione della norma, invece, chi decideva per il versamento spontaneo entro il 30 settembre 2017 ma effettuava il versamento delle imposte in misura errata subiva l’applicazione delle sanzioni maggiorate previste per chi decideva sin dall’inizio di attendere l’invito a comparire da parte dell’Agenzia.

Inoltre viene previsto che in caso di insufficiente versamento delle somme emergenti dall’autoliquidazione, l’agenzia delle Entrate non applicherà la sanzione prevista nei casi di omesso o insufficiente versamento (30%) ma la maggiorazione del 10% sugli importi indicati nell’istanza di adesione a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni e non effettivamente versati. Dalla lettura della scheda tecnica a commento delle modifiche, sembrerebbe che la maggiorazione sia dovuta solo in caso di insufficiente versamento rispetto a quanto dichiarato nell’istanza di adesione. Sembrerebbe escluso invece il caso in cui l’Agenzia, non concordando con i calcoli del contribuente, proceda a una nuova liquidazione delle somme dovute per la regolarizzazione. In questa circostanza non dovrebbero essere in ogni caso applicate sanzioni ulteriori, se non al limite la stessa maggiorazione del 10 per cento.

Infine, è previsto che l’ammontare delle somme dovute da chi decide di versare spontaneamente entro il 30 settembre 2017 in ogni caso non possa essere superiore all’ammontare complessivamente dovuto da chi non autoliquida ma decide invece di rimanere in attesa della liquidazione dell’ufficio.

Il testo della manovrina con le modifiche apportate dalla Camera

Le schede di lettura delle modifiche apportate alla Camera

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