Controlli e liti

Voluntary-bis, parte il conto alla rovescia: più Paesi senza raddoppio delle sanzioni

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di Carlotta Benigni e Antonio Tomassini

Parte il conto alla rovescia per la voluntary-bis, per la quale bisognerà presentare istanza entro fine mese. In vista la scadenza del 31 luglio va considerato che si amplia il novero dei Paesi che possono beneficiare della inoperatività del raddoppio delle sanzioni e degli anni da regolarizzare generalmente applicabile agli asset detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata.

Se nella prima voluntary discolsure solo Svizzera, Monaco e Liechtenstein rientravano tra i Paesi black list con accordo, essendo gli unici ad aver firmato l’accordo per lo scambio di informazioni entro il 2 febbraio 2015, ai fini della voluntary-bis sono inclusi anche Guernsey, Hong Kong, Isole Cayman, Isola di Man, Isole Cook, Jersey e Gibilterra, che hanno firmato prima del 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del Dl 193/2016) previsto dalla disclosure «2.0».

Rimangono invece esclusi (e quindi continueranno a considerarsi a tutti gli effetti black list) i Paesi che hanno firmato dopo il 24 ottobre 2016, come, pensando a quello di gran lunga più importante, Panama. Per i Paesi membri dello See inclusi nella white list come la Svizzera o il Liechtenstein viene meno anche l’obbligo di richiedere il waiver all’intermediario estero per beneficiare della riduzione massima delle sanzioni. Il waiver rimane necessario solo per i contribuenti che non intendono trasferire le attività in Italia, in uno Stato Membro della Ue o dello See.

I soggetti che detengono attività in Paesi black list con accordo potranno quindi regolarizzare (anche senza produrre il waiver) le annualità dal 2009 (2008 in caso di omessa dichiarazione) al 2015 ai fini del monitoraggio e dal 2010 (2009 se la dichiarazione è omessa) al 2015 ai fini delle imposte dirette. Per tali Paesi, sono previsti anche sconti sulle sanzioni base su cui applicare le riduzioni previste: per l’omessa indicazione in RW potranno applicare la sanzione del 3% (in luogo del 6% per i Paesi Black list).

Anche per l’infedele dichiarazione non si applica il raddoppio della sanzione prevista per i Paesi black list, e dunque la riduzione sarà applicata sulla sanzione base del 133% per i redditi prodotti all’estero non dichiarati (in luogo del 266% previsto per i black list).

Le riduzioni delle sanzioni sono diverse a seconda che il contribuente scelga l’autoliquidazione o attenda l’invito da parte dell’agenzia delle Entrate. Nel primo caso, le sanzioni sono ridotte nella stessa misura prevista dalla prima VD: alla metà del minimo per le violazioni da RW e al 75% del minimo per le violazioni da infedele dichiarazione (oltre all’ulteriore riduzione per l’adesione all’invito, pari ad 1/6). Qualora il contribuente non proceda al pagamento entro il 30 settembre 2017, le sanzioni sono ridotte al 60% del minimo edittale in caso di violazione da RW e all’85% per l’infedele dichiarazione.
In caso di insufficiente o omessa autoliquidazione, sono previste delle maggiorazioni nella misura del 3% o del 10% a seconda dell’ammontare dell’importo omesso. La Circolare ha precisato che tale maggiorazione è applicabile solo nel caso di omesso o insufficiente versamento rispetto a quanto indicato nell’istanza di adesione alla voluntary o dalla documentazione presentata, e non anche quando il minor versamento derivasse da un ricalcolo dell’agenzia delle Entrate per effetto di una diversa qualificazione giuridica della fattispecie. È il caso ad esempio dell’applicazione di un’imposta sostitutiva in luogo della tassazione con aliquota marginale, ma anche sembrerebbe di una diversa interpretazione circa la qualificazione di una società considerata effettiva dal contribuente e invece interposta dall’ufficio.
Sempre con riferimento alle sanzioni, viene confermata la possibilità di applicare il cumulo giuridico per le violazioni relative a più annualità, però con l’obbligo in ogni caso di riferirsi al limite del terzo della somma dei minimi edittali per le violazioni previste per ciascuna annualità di cui dall’articolo 16, comma 3, Dlgs 472/1997 e quindi di fatto vanificando i benefici del cumulo stesso (per una diversa interpretazione si veda il Sole 24 Ore del 27 febbraio).
In aiuto del contribuente nella gestione dei complessi calcoli di sanzioni e interessi (non delle imposte) viene in soccorso il software elaborato dall’Agenzia e disponibile sul sito. Nel frattempo, avvicinandosi la scadenza, l’auspicio è quello che arrivino modifiche (e una proroga) che rilancino una procedura che non decolla.

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