Controlli e liti

Voluntary, pronto il calcolatore online

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di Carlotta Benigni e Antonio Tomassini

L’agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri sul proprio sito tre software che consentono al contribuente di calcolare sanzioni e interessi dovuti per l’omessa indicazione in dichiarazione dei redditi percepiti all’estero e le sanzioni per l’omessa compilazione del quadro RW. L’Agenzia ascolta quindi le esigenze dei contribuenti , fornendo un aiuto ai contribuenti che intendono avvalersi dell’autoliquidazione e procedere al versamento entro il 30 settembre 2017. Per ora i software sono ancora in fase di sperimentazione (la piena funzionalità sarà comunicata con un avviso pubblicato sul sito internet). I software elaborano, oltre all’ammontare delle sanzioni e degli interessi dovuti, anche i codici tributo da utilizzare per il versamento in F24. Ai contribuenti resta l’onere di determinare le imposte (Irpef o sostitutiva), le relative addizionali e l’eventuale contributo di solidarietà.

Le sanzioni applicabili devono essere individuate dal contribuente tra quelle indicate nel menù a tendina, con l’utile ausilio dell’elenco messo a disposizione sul sito, che descrive puntualmente le violazioni da regolarizzare.

Per quanto riguarda le violazioni degli obblighi di monitoraggio, il software prevede l’inserimento delle sanzioni applicabili raggruppate per tipologia e per annualità, con l’indicazione nel campo “Importo non dichiarato” dei valori delle attività detenute all’estero afferenti alla medesima tipologia di violazione e alla stessa annualità. Il software prevede in astratto l’applicazione del cumulo giuridico, con riferimento sia a più violazioni commesse nello stesso anno, sia alla medesima violazione commessa in diversi anni (in tale caso, la sanzione dovuta è pari all’importo della sanzione più alta negli anni considerati, maggiorata del 25% e ulteriormente aumentata del 50%). Tuttavia, il software per le violazioni RW confronta in ogni caso gli importi derivanti dall’applicazione del cumulo giuridico con i minimi edittali riferiti al cumulo materiale, confermando di fatto quanto avveniva nell’ambito della prima voluntary. Ciò verosimilmente facendo leva sulla necessità che il cumulo giuridico vada in ogni caso coordinato con l’articolo 16, comma 3, Dlgs 472/1997. Con la conseguenza che in ogni caso tornerebbe sempre ad operare, di fatto, il cumulo materiale. Secondo il “calcolatore” quindi non sembrerebbe fondata la più benevola lettura per la quale nell’autoliquidazione troverebbe spazio una applicazione generalizzata del cumulo giuridico per le violazioni slegate dall’Irpef.

Anche il software relativo alle sanzioni da infedele dichiarazione prevede l’inserimento, oltre che dell’anno di riferimento e del tributo da regolarizzare, della tipologia di violazione commessa (con automatica indicazione della sanzione applicabile), della maggiore imposta risultante dai conteggi del contribuente e la possibilità o meno di applicare l’istituto del cumulo alla violazione.

Anche in tal caso l’applicazione del cumulo giuridico ai fini delle violazioni da infedele dichiarazione viene prevista così come avveniva nella prima voluntary e come avviene in generale in sede di emanazione di atti di accertamento.

Per le violazioni “prodromiche” a quelle dichiarative (come l’omessa fatturazione) è possibile inserire manualmente la sanzione applicabile. In tali casi, dovranno essere indicati anche il numero di violazioni commesse e la violazione più grave, per consentire la corretta applicazione del cumulo.

Infine, per l’utilizzo del software relativo al calcolo degli interessi, le istruzioni già forniscono la data a partire dalla quale, per ciascun anno, si debbono calcolare gli interessi dovuti. Lo stesso software calcola anche i contributi Inps da versare in caso di redditi da prestazione occasionale non dichiarati.

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